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    QUANDO LA RELIGIONE INCONTRA IL FANCAZZISMO - LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA CONFERMA IL LICENZIAMENTO DELL’IMAM BRAHAM CHE, LAVORANDO COME FACCHINO, SI ERA RIFIUTATO DI SPOSTARE ALCUNE CASSE DI ALCOLICI PER MOTIVAZIONI RELIGIOSE: “NON POSSO TOCCARLI, DEVO DARE L’ESEMPIO AI FEDELI” - PER I GIUDICI SI E’ FATTO SCUDO DEI PRECETTI ISLAMICI PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI…


     
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    Andrea Priante per www.corriere.it

     

    UN IMAM GUIDA LA PREGHERA UN IMAM GUIDA LA PREGHERA

    Il tunisino Braham D. l’ha detto chiaro e tondo al giudice: «Quelle scatole contenevano alcolici e io gli alcolici non li posso proprio toccare». È peccato, sostiene. Lui è uno degli imam della comunità islamica di Vicenza e, come tale, è tenuto a una «condotta specchiata dovendo egli essere da esempio per i fedeli». Così si legge nella sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ricostruisce la singolare vicenda di Braham e del suo licenziamento.

     

    L’IMAM E IL TRIBUNALE

    Da un lato c’è l’imam, che si dice discriminato perché islamico, dall’altro le prove raccolte dal tribunale che danno adito a ben altri sospetti: si sarebbe fatto scudo dei precetti religiosi solo per ottenere qualche piccolo vantaggio personale. Andiamo con ordine. L’imam era socio di una cooperativa, la Vicentina Leone Scarl, per la quale faceva il facchino in un magazzino che rifornisce i supermercati.

     

    alcolici alcolici

    Nel maggio del 2014 si rifiutò di svolgere la mansione che gli era stata assegnata e per due giorni si presentò al lavoro in orario diverso rispetto al turno che doveva coprire. La coop, quindi, aprì un procedimento disciplinare che culminò con il licenziamento. A quel punto, Braham fece ricorso chiedendo al giudice di riconoscere «la natura ritorsiva della sua esclusione», che gli venisse restituito il posto e che gli fosse concesso un risarcimento. Il tutto anche in virtù «del carattere discriminatorio del licenziamento». Nel 2017 il tribunale di Vicenza gli ha dato torto, e lo stesso fa ora la Corte d’appello.

     

    LA MOTIVAZIONE

    L’imam ha sostenuto di essersi presentato in magazzino in un diverso orario solo per evitare di svolgere la mansione che gli era stata richiesta: spostare alcuni scatoloni che contenevano liquori. Inizialmente si era giustificato sostenendo che i carichi fossero troppo pesanti.

     

    alcolici alcolici

    Poi, però, nel ricorso al giudice, ha aggiustato il tiro: «Afferma di essersi rifiutato soprattutto per ragioni di carattere religioso, da sempre note al datore di lavoro, e di essersi opposto alla sola movimentazione di alcolici» proprio perché «chiarisce di essere un imam» e di dover dare il buon esempio ai fedeli. Insomma, è convinto di aver perso il posto «in ragione del comportamento reso necessario dalla sua confessione» E che quelle fossero «mansioni a lui non richiedibili per motivi religiosi».

     

    Già il tribunale di Vicenza, però, aveva escluso il carattere discriminatorio del licenziamento. E l’ha fatto mettendo in evidenza alcune apparenti contraddizioni nella versione del tunisino: «L’istruttoria ha messo in luce come, negli oltre dieci anni di rapporto di lavoro, non avesse mai posto questioni riguardanti la movimentazione di alcolici né quando operava nel reparto “fresco” di carne di maiale». Ecco il punto: se temeva di commettere «peccato» nel toccare i liquori, perché non si era mai sottratto a spostare salami e prosciutti ricavati da un animale considerato impuro?

     

    LE PROVE RACCOLTE

    Non solo: è emerso come «gli altri lavoratori musulmani dipendenti della cooperativa venissero adibiti alla movimentazione di alcolici senza rifiutarsi di svolgere tale attività», oltre al fatto – evidenzia dal giudice – che «non si comprende come il mutamento di orario gli avrebbe consentito di non movimentare liquori». Ma allora, perché montare il caso? Le circostanze «inducono a ritenere che abbia preso il fatto degli alcolici a pretesto per richiedere un mero cambio di orario di lavoro».

     

    giudice 1 giudice 1

    La Corte d’appello conferma la decisione. L’imam non è riuscito a «dimostrare, quanto meno attraverso presunzioni rilevanti, la natura discriminatoria del licenziamento», e comunque aveva sottoscritto un contratto e quindi «doveva sottostare all’obbligo di presentarsi regolarmente all’ora e nel luogo indicati per svolgere i compiti affidatigli, potendo solo in tal caso opporre un rifiuto a svolgere una attività per ragioni religiose».

     

    La sua condotta «costituisce grave insubordinazione (…) in palese spregio delle direttive aziendali e come vero e proprio atto di sfida». Quanto basta per confermare il licenziamento, dando quindi ragione alla coop (difesa dall’avvocato Francesco Fontana), e condannare l’imam vicentino a ripagare 6mila euro di spese.

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