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    SCHERZA COI FANTI MA LASCIA STARE IL FISCO: CHI PROVA A INGANNARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ORA RISCHIA PENE FINO A 8 ANNI DI CARCERE. IL DL 124/19 COLPISCE IN MODO PARTICOLARE I CONTRIBUENTI CHE PRESENTINO UNA DICHIARAZIONE CON “L’INDICAZIONE DI ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO”, MA ANCHE QUELLI CHE SI AVVALGONO DI UN “IMPIANTO CONTABILE E DOCUMENTABILE MENDACE” OPPURE PONGANO IN ESSERE...


     
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    Federico Giuliani per www.ilgiornale.it

    agenzia delle entrate agenzia delle entrate

     

    Guai a scherzare con il Fisco: chi prova a ingannare l’amministrazione finanziaria adesso rischia pene durissime, fino a otto anni di carcere.

     

     

    Le regole in campo penale tributario sono infatti cambiate dopo l’approvazione alla Camera del dl 124/19. Come fa notare il quotidiano Italia Oggi, il minimo comun denominatore delle modifiche attuate al disegno di legge è rappresento dall’esigenza di separare gli illeciti fiscali caratterizzati da modalità fraudolente da quelli che, restando penalmente rilevanti, riguardano la semplice inosservanza delle obbligazioni tributarie.

     

    Per quanto riguarda i primi, viene confermato l’inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone fisiche, anche se si allargano i reati capaci di far scattare la responsabilità amministrativa deli enti ex dlgs 231/2001. Anche il quadro punitivo inerente alla seconda categoria è stato inasprito, anche se la sensazione è che si sia voluto dare una stretta un po’ meno forte. Gli emendamenti, infatti, rinunciano sia all’abbassamento delle soglia di punibilità per l’omesso versamento di Iva e le ritenute certificate, precedentemente collegato al dl. Cancellata, inoltre, l’infedele dichiarazione e l’omessa.

     

    giuseppe conte roberto gualtieri mes giuseppe conte roberto gualtieri mes

    La riforma colpisce in modo particolare i contribuenti che non presentino una dichiarazione comprendente “l’indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo”, ma anche quelli che si avvalgono di un “impianto contabile e documentabile mendace” oppure pongano in essere "altre attività idonee a ostacolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria”.

     

    Le novità del dl 124/19

    La Commissione Finanze non ha apportato modifiche rispetto al testo del dl 124/2019 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2), quella mediante altri artifici (articolo 3), per i delitti di emissione di fatture fittizie (articolo 8) e di distruzione o occultamento di scritture contabili (articolo 10). Confermato, dunque, l’aumento della pena: si va da 4 a 8 anni per il delitto contenuto nell’articolo 2 e 8 a una forbice compresa da 3 a 8 anni e da 3 a 7 anni rispettivamente per i delitti contenuti negli articoli 3 e 7. Nell’articolo 2, in seguito all’ingresso del comma 2-bis, è prevista poi una pena ridotta da 1 anno a 6 mesi a 6 anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi non supera i 100 mila euro.

     

    AGENZIA ENTRATE 1 AGENZIA ENTRATE 1

    Il dl 124/2019 ha inoltre introdotto per la prima volta il concetto di responsabilità da reato delle persone giuridiche che beneficiano di condotte delittuose in materia tributaria, anche se in un primo momento si era preferito limitarne l’intervento all’uso di fatture false. Adesso, con il nuovo testo, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si estende anche a chi si avvale di dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emetta fatture per operazioni inesistenti, occulti o distrugga le scritture contabili per evadere le imposte.

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