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    IL LAVORO SANTIFICA L’OMO - PER LA PRIMA VOLTA UN GIUDICE CONDANNA UNA SCUOLA CATTOLICA PER AVER DISCRIMINATO UN’INSEGNANTE GAY. UN ISTITUTO DI ROVERETO DOVRA’ RISARCIRE CON 25MILA EURO UNA DOCENTE ALLA QUALE NON FU RINNOVATO IL CONTRATTO PERCHE’ (PRESUNTA) LESBICA


     
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    Elena Tebano per “Corriere.it

    SUOR EUGENIA LIBRATORE SUOR EUGENIA LIBRATORE

     

    Il giudice del lavoro di Rovereto, in Trentino Alto Adige, ha condannato per la prima volta in Italia una scuola paritaria cattolica per aver discriminato un’insegnante in base al suo (presunto) orientamento sessuale. L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Trento dovrà risarcire con 25 mila euro per danni patrimoniali e non patrimoniali la docente, rappresentata dall’avvocato Alexander Schuster, e con 1.500 euro ciascuna la Cgil del Trentino e l’Associazione radicale Certi diritti.

     

    Il Tribunale del lavoro di Rovereto ha stabilito che «la presunta omosessualità dell’insegnante nulla aveva a che vedere con la sua adesione o meno al progetto educativo della scuola» e che la docente «ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione della professionalità, quanto nella lesione dell’onore».

     

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    Il giudice inoltre ha rilevato una «discriminazione collettiva» perché la condotta della scuola «ha colpito non solo la ricorrente, ma ogni lavoratore potenzialmente interessato all’assunzione presso l’Istituto» (da qui il risarcimento al sindacato e all’associazione per i diritti civili). «Finalmente ho avuto giustizia» commenta l’insegnante, che per questioni di privacy ha chiesto di rimanere anonima.

     

    ISTITUTO SACRO CUORE TRENTO ISTITUTO SACRO CUORE TRENTO

    «Questa decisione fissa un punto chiaro: i datori di lavoro di ispirazione religiosa o filosofica non possono sottoporre i propri lavoratori a interrogatori sulla loro vita privata o discriminarli per le loro scelte di vita — aggiunge l’avvocato Schuster —. L’uso di contraccettivi, scelte come la convivenza, il divorzio, l’aborto, sono decisioni fra le più intime che una persona può compiere e non possono riguardare il datore di lavoro» .

     

    Il caso risale al 16 luglio 2014 quando l’insegnante, che aveva avuto più incarichi successivi nella scuola, fu convocata a contratto scaduto dall’allora responsabile dell’istituto, suor Eugenia Libratore, per parlare dell’eventuale rinnovo. La docente ha testimoniato che la madre superiore (deceduta a settembre scorso) le «aveva chiesto di passare lì a scuola poiché era venuta a conoscenza di alcune voci secondo le quali io avevo una compagna con la quale intrattenevo una relazione affettiva-sentimentale e con la quale vivevo assieme».

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    La religiosa, ha riferito la donna, aveva giustificato le sue domande con il fatto che «dirigeva un istituto religioso nel quale si trovavano dei minori che lei doveva assolutamente tutelare», aggiungendo che «per risolvere il problema sarebbe stato sufficiente che io confermassi o negassi queste voci, così da garantire una continuità professionale presso l’Istituto».

    Istituto sacro Cuore di Trento Istituto sacro Cuore di Trento

     

    Di fronte al rifiuto della docente di confermare o smentire alcunché sulla sua vita privata, la suora, secondo quanto viene ricostruito negli atti, affermò che non farlo «equivaleva ad asserire di essere omosessuale» e che lei «aveva problemi come dirigente dell’Istituto a rinnovare il contratto ad una persona ritenuta omosessuale», ma che nel caso in questione «sarebbe stata disponibile a chiudere un occhio nei miei confronti qualora io mi fossi impegnata a risolvere il problema, cominciando con ciò ad alludere al fatto che l’omosessualità è un problema, una malattia o comunque qualcosa che vi è la necessità di curare».

     

    Il cambiamento di versione

    L’istituto aveva negato di aver discriminato l’ex dipendente, dapprima sostenendo di non aver bisogno di ricoprire l’incarico, poi tra le alte cose, giustificando il mancato rinnovo del contatto con la necessità di tutelare il proprio progetto educativo e anche accusando la docente di condotte improprie.

    tutte le donne sono potenzialmente bisessuali tutte le donne sono potenzialmente bisessuali

     

    Il giudice nell’ordinanza nota però il cambiamento delle versioni su quanto accaduto dato dalla scuola e rileva che «la circostanza secondo la quale il gestore dell’Istituto avrebbe “sentito delle eco [sic!] su di lei da parte di famiglie e colleghi insegnanti” appare niente più che una giustificazione difensiva a posteriori» mentre «appare in tutta chiarezza come il punto centrale del colloquio del 16.7.2014 fosse stato per suor Eugenia Liberatore quello dell’orientamento sessuale» della docente.

     

    E sancisce così che questo costituisca «una patente violazione del principio di parità di trattamento» tutelato dalla legge contro le discriminazioni sul lavoro del 2003, inteso come «l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale».

     

    La libertà religiosa non giustifica discriminazioni

    la donna orami definita sessualmente fluida la donna orami definita sessualmente fluida

    Tra i passaggi più importanti dell’ordinanza c’è quello in cui il magistrato esclude che si possa applicare alla vicenda in esame la «clausola di salvaguardia» prevista «per le cosiddette organizzazioni di tendenza».

     

    La legge italiana infatti prevede che «non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività».

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    Ma, afferma il Tribunale di Rovereto «nel caso qui in esame è stata perpetrata una discriminazione per orientamento sessuale e non per motivi religiosi» e quindi non vale l’eccezione garantita dalla legge dalla legge «atteso che l’orientamento sessuale di un’insegnante» è «certamente estraneo alla tendenza ideologica dell’Istituto».

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