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    1- DOPO LA CONDANNA A UN ANNO E TRE MESI PER CALCIOPOLI, PRECIPITA SULLA TESTA DI DIEGO LA QUALUNQUE UN PEZZO DI COLOSSEO: IL CODACONS FA RICORSO AL TAR CONTRO L'AFFIDAMENTO DEL RESTAURO (SENZA GARA!) IN CAMBIO DELLA SPONSORIZZAZIONE 2- “LA SPONSORIZZAZIONE RAPPRESENTA UN ILLEGITTIMO SCONFINAMENTO NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO (ROBERTO CECCHI DEI BENI CULTURALI, NDR) CHE DI FATTO HA CONSEGNATO LE CHIAVI DEL MONUMENTO AL GRUPPO TOD'S, ALTERANDO LA LIBERA CONCORRENZA (IGNOTE SONO LE RAGIONI DELL’ESCLUSIONE DEGLI ALTRI ASSERITI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA)” 3- IL PRESIDENTE CODACONS CARLO RIENZI: “IL COLOSSEO RISCHIA DI DIVENIRE BENE PRIVATO SENZA AVER VALUTATO ALTRE OFFERTE, MAGARI ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSE” 4- (TOD’S! IL RICORSO DEL CODACONS RIPRESO SOLO DA “LA REPUBBLICA” EDIZIONE DI ROMA)


     
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    1- COLOSSEO, RICORSO CODACONS AL TAR CONTRO I RESTAURI DI DELLA VALLE
    Paolo Boccacci per Repubblica.it

    Le mani di Della Valle sul colosseoLe mani di Della Valle sul colosseo

    A rischio i restauri del Colosseo. Il Codacons ha depositato un ricorso al Tar del Lazio contro l'affidamento dei lavori al Colosseo al gruppo industriale guidato da Diego della Valle. ''La sponsorizzazione impugnata rappresenta un illegittimo sconfinamento nell'esercizio dei propri poteri da parte del Commissario Delegato - spiega il Codacons nel ricorso - che di fatto ha consegnato le chiavi del monumento al gruppo Tod's, alterando la libera concorrenza tra operatori del settore, a danno di un patrimonio dell'umanita'''.

    Il contratto prevede l'erogazione da parte del gruppo Tod's s.p.a. di complessivi 25 milioni di euro per la realizzazione ''degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica'' cosi' come elaborato d'intesa con la Soprintendenza e denominato piano di interventi per l'anfiteatro Flavio, ma risulta in realtà atto unilaterale del Commissario delegato che ha manifestato la volontà di procedere a individuazione di uno o più sponsor ben eccedendo i poteri conferitigli. Non e'dato sapere quali sono le altre offerte di sponsorizzazione pervenute e ritenute non idonee''. '

    'La sponsorizzazione in questione - scrive ancora l'associazione nel ricorso - e il presupposto avviso pubblico violano palesemente le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti. Non v'e' chi non veda come l'assoluta genericita' e vaghezza dell'originario bando abbia consentito, in modo del tutto arbitrario, l'affidamento al gruppo Tod's nonostante inizialmente considerata non idonea la proposta formulata.

    Oltre all'assoluta genericita' sulla durata e sul piano di interventi per realizzare le opere, ove il soggetto prescelto risulti frutto di un disattenta valutazione e venga accertata la mancanza della necessaria comparazione con altri progetti, si rischia di mettere a repentaglio - conclude - un bene culturale tra i piu' preziosi al mondo. Per cui necessitano di una immediata sospensione la validita' e l'efficacia della sponsorizzazione e dell'originario bando''.

    DELLA VALLE-COLOSSEODELLA VALLE-COLOSSEO

    ''Il Colosseo rischia di divenire bene privato senza aver valutato altre offerte, magari economicamente piu' vantaggiose - afferma il presidente Carlo Rienzi - Per tale motivo abbiamo chiesto al Tar di sospendere la sponsorizzazione e di fare chiarezza sulla gestione dell'intera operazione, che allo stato sembra portare vantaggi unicamente all'imprenditore Diego Della Valle e alle sue aziende''.

    E intanto il sottosegretario ai Beni Culturale Francesco Giro annuncia: "Il Colosseo ha 3mila lesioni, uno stato fessurativo abbastanza diffuso ma non allarmante, su cui stiamo monitorando con le fibre ottiche applicate in quattro dorsali e su cui si interverrà durante il restauro al via nella primaverà 2012".

    La replica di Alemanno. ''La gara è totalmente regolare, non c'è nessun motivo per opporsi, fermo restando che qualora ci fosse qualcosa che non va il Tar lo rileverà di certo'', ha commentato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

    2- ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
    RICORSO GIURISDIZIONALE EX ARTT. 29 E 55 C.P.A.


    CODACONS RICORRENTE CONTRO
    - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
    - COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NELLE AREE - ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA
    - SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
    - COMUNE DI ROMA
    - AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
    - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    - PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE LAZIO
    - TOD'S S.P.A.

    DELLA VALLE-COLOSSEODELLA VALLE-COLOSSEO

    PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
    - del contratto di "Sponsorizzazione per il finanziamento di lavori da realizzare nell'Anfiteatro Flavio - Colosseo Roma" sottoscritta inter partes il 21 gennaio 2011, registrata in data 20 giugno 2011 e conosciuta in data 15 settembre 2011 nonché dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo "piano di interventi", Colosseo1 successivamente conosciuto, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, anche di quelli di estremi ignoti, agli stessi presupposti, connessi e consequenziali, e provvedendo, anche attraverso la nomina di commissario ad acta alla gestione e utilizzazione dell'Anfiteatro Flavio nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.
    -
    FATTO
    - la scrivente Associazione da anni impegnata nella tutela del patrimonio storico e artistico del Paese (che spesse volte, come nel caso di specie, rappresenta un patrimonio dell'umanità) apprendeva da fonti di stampa che l'anfiteatro Flavio (meglio noto come Colosseo) era stato dato in gestione (non comprendendosi esattamente se a fini meramente di restauro ovvero di sfruttamento anche commerciale: dubbio che, per inciso, permane tutt'oggi come meglio specificato nel prosieguo e nonostante aver letto la sponsorizzazione impugnata...) a gruppo industriale guidato dal dott. Diego della Valle.

    DELLA VALLE-COLOSSEODELLA VALLE-COLOSSEO

    - proprio in ragione della natura di Ente para-pubblicistico riconosciuta alla scrivente Associazione (si v. Cons. di St. Ad. Pl. n. 1 del 2007) iscritta nello speciale elenco di cui al C.N.C.U. rappresentativa a livello nazionale dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti nonché avente tra i propri fini statutari la tutela del patrimonio storico e artistico del Paese, il Codacons, portatore di un interesse diretto concreto e attuale ai fini della conoscenza di tutti gli atti presupposti e conseguenti che hanno portato all'affidamento dei lavori di restauro dell'anfiteatro Flavio al gruppo guidato dal dott. Della Valle, profilandosi nel caso di irregolarità di sorta, un danno nei confronti di Cittadini e utenti (anche in termini di danno alle casse dello Stato a seconda delle modalità di gestione e dei costi economici, diretti e indiretti, conseguenti), inoltrava rituale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, proprio per conoscere, compiutamente, il contenuto della sponsorizzazione.

    A sostegno della spiegata istanza - ragioni che, a a ben vedere, risultano fondanti anche e soprattutto ai fini del presente ricorso - si evidenziava che nel caso di specie la conoscenza dell'accordo raggiunto (comprese le concrete modalità di esecuzione del restauro) risultava indispensabile per poter valutare (e scongiurare) non solo una mala-gestio dell'anfiteatro, ma, soprattutto, per verificare che un Patrimonio Mondiale non venga utilizzato da un privato "come cosa propria" con violazione dei precetti fondamentali in tema di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione (anche tenuto conto della necessaria indizione di gara d'appalto con violazione, tra le altre cose, della normativa in tema di concorrenza UE).

    - A tutt'oggi, infatti: a) non è dato sapere quali siano, nell'ambito dell'asserita ristrutturazione, le linee guida per la conservazione dell'anfiteatro, anche di quelle archeologiche (ovvero: in che modo verranno realizzate le predette opere; e in che misura tutelano effettivamente il Colosseo); b) anche in ordine alla durata della ristrutturazione l'intera platea di consumatori e utenti, subisce un danno, da un lato, per la mancata anche solo paraziale fruizione del monumento, siano essi italiani e/o stranieri, per il periodo necessario - allo stato sconosciuto - alla realizzazione delle opere e, dall'altro, non si comprende quanto e fino a quando dopo il termine dei lavori il gruppo Tods continuerà a poter "sfruttare" il nome e marchio del Colosseo anche a fini commerciali.

    LUIGI ABETE DIEGO DELLA VALLE GIANNI ALEMANNOLUIGI ABETE DIEGO DELLA VALLE GIANNI ALEMANNO

    Per quanto di ragione veniva richiesto l'intervento da parte dell'AGCM e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini di verificare, previa istruttoria, eventuali irregolarità nella procedura di affidamento del restauro anche in danno del regime concorrenziale (come sopra riportato, infatti, da "gruppo" per il restauro si è arrivati all'affidamento di un "singolo" soggetto ovvero comunque riconducibile al gruppo guidato dal dott. Della Valle) nonché alla Corte dei Conti al fine di valutare gli aspetti concernenti eventuali danni alle casse dello Stato (e motivo per cui il presente ricorso viene agli stessi notificato).

    - Ebbene: in data 15 settembre 2011, la scrivente Associazione prendeva piena conoscenza del testo dell'accordo di cui alla sponsorizzazione impugnata e, instando fin da ora ai fini di una acquisizione istruttoria degli atti e documenti nella stessa richiamati (e riservandosi di proporre rituale istanza di accesso in separata sede), da una anche sommaria lettura appaiono palesi le irregolarità e le contraddizioni che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo.

    Avverso la sponsorizzazione siglata e l'originario avviso pubblico di ricerca di sponsor - per cui sin da ora si deve rilevare la contraddittorietà rispetto alle ritenute non idonee offerte sulla base di quel bando e il successivo operato del Commissario Delegato che in modo unilaterale ha stipulato con il benestare del Ministero una sponsorizzazione sulla base di un'offerta non congrua - l'odierna ricorrente propone impugnazione per i seguenti motivi di
    DIRITTO: MOTIVO UNICO
    VIOLAZIONE DELL'OPCM N.3890 DEL 29 LUGLIO 2010 ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLO SVIAMENTO AD OPERA DEL COMMISSARIO DELEGATO / VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 L. N. 241/90 E 97 COSTITUZIONE / VIOLAZIONE ART, 1, ART. 4 OMESSA INSUFFICIENTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL MINISTERO NONCHE' DEGLI ARTT. 6, 7, 18, 20, 21, 29, 39, 101 E 120 CODICE URBANI /VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 26 E SS DLGVO. N. 163/2006 E SSMMII / CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTA TRA LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONE SIGLATA / ECCESSO DI POTERE.

    IL NONO RE DI ROMA DIEGO DELLA VALLEIL NONO RE DI ROMA DIEGO DELLA VALLE

    La sponsorizzazione oggi impugnata rappresenta un illegittimo sconfinamento nell'esercizio dei propri poteri da parte del Commissario Delegato che, per quanto di ragione, pur venendo ad esaurire le sue funzioni al 31 luglio 2011 (e per il compimento di esclusiva attività ordinaria) impegna, oltre che "svendere" - ci sia concesso - il Colosseo a una cifra irrisoria, la soprintendenza e il ministero per un'esclusiva - del tutto ambigua e aleatoria nei suoi tratti fondamentali - di 20 anni.

    Il commissario delegato con un atto unilaterale ha, di fatto, consegnato "le chiavi" del Colosseo al gruppo Tods, alterando la libera concorrenza (ignote sono le ragioni dell'esclusione degli altri asseriti partecipanti alla procedura, della quale, peraltro, se ne ignorano le modalità di invio e il contenuto, se non quelle vaghe e generiche di cui al pari modo impugnato vviso) in danno di un patrimonio dell'umanità (non è dato sapere il tipo, le modalità e le concrete attività anche di sfruttamento del sito e dell'immagine dell'anfiteatro, ad oggi imprecisate nonostante siano trascorsi mesi dalla sottoscrizione).
    E in danno dei consumatori...

    E' noto solo che per un ventennio la "fantomatica associazione (ancora costituenda) potrà sfruttare i diritti in concessione di cui alla sponsorizzazione (non solo quindi per tutta la ignota durata dei lavori...).
    Lucrando sul restauro ben potendo sfruttare il Patrimonio commercializzando e organizzando addirittura eventi in loco (attesa l'assoluta indeterminatezza nei suoi esatti contenuti della sponsorizzazione.

    E' il commissario delegato che afferma - non si sa bene sulla base di quale potere conferito - di aver interpellato altri soggetti (ma delle altre offerte neanche l'ombra...) non ottenendo riscontri idonei...non comprendendosi come sia stato possibile procedere a avviso pubblico di ricerca di sponsor; stabilire generici e vaghi criteri di scelta; giudicare non idonee quelle presentate; e anziché reindire un nuovo avviso - soluzione più logica - stipulare una sponsorizzazione sulla base di un'offerta "passata" in poco più di 2 mesi da non idonea a quella sulla base della quale poi è stata raggiunta un' "intesa".

    IL NONO RE DI ROMA DIEGO DELLA VALLEIL NONO RE DI ROMA DIEGO DELLA VALLE

    Innanzitutto dobbiamo ricordare che lo stesso commissario delegato, istituito con OPDCM 3742/09 e n.3774/ 09, avrebbe dovuto avvalersi nella sua attività della Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma e composta da due esperti e, soprattutto, che con l'OPDCM n.3890/10 è cessata la condizione di straordinarietà ed emergenza...

    Il contratto prevederebbe l'erogazione da parte del gruppo Tod's s.p.a. di complessivi euro di 25.000.000 (venticinquemilioni di euro) per la realizzazione "degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica" così come elaborato d'intesa con la Soprintendenza e denominato "piano di interventi per l'anfiteatro flavio", ma risulta in realtà atto unilaterale del Commissario delegato che ha manifestato la volontà di procedere a individuazione di uno o più sponsor ben eccedendo i poteri conferitigli.
    Ebbene: si legge che il 30 ottobre 2010 sono scaduti i termini presentazione proposte sponsorizzazione di cui alle modalità avviso del 4 agosto.

    Procedura di valutazione delle proposte conclusa con offerte ritenute "non appropriate".
    Eppure lo stesso 30 ottobre 2010 Tod's s.p.a. (nota prot. n. 9712 del 30 ottobre 2010) ha formalizzato proprio interesse a finanziare i lavori (inizialmente tale proposta è stata ritenuta, quindi, non idonea...).
    Il 30 dicembre 2010 Tod's s.p.a. (nota n. 11975 del 30.12.2010) conferma l'interesse per la sponsorizzazione in esclusiva per realizzazione di tutti i lavori. A condizione di essere l'unico sponsor dei lavori.

    GIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLEGIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLE

    Si chiede sin da ora in via istruttoria la produzione di tutti gli atti inerenti l'attività della Commissione esaminatrice per comprendere come è stato possibile siglare una sponsorizzazione nonostante sulla base di un avviso - oltremodo vago e generico nella fissazione dei criteri di selezione delle varie proposte - la preposta Commissione abbia valutato non idonee tutte quelle pervenute...

    Inoltre chi ha davvero interpellato gli altri soggetti che avevano manifestato interesse per il finanziamento dei suddetti lavori.
    Non è dato sapere.
    Inoltre con nota prot. n. 247 del 10 gennaio 2011 Ufficio legale del Ministero esprime parere negativo rilevando la necessità di opportuni approfondimenti, "dell'offerta".
    Non è dato sapere quali sono le altre offerte di sponsorizzazione pervenute e ritenute non idonee.

    Nella sponsorizzazione di fatto il Ministero e la Soprintendenza non hanno avuto il benché minimo ruolo se non quello di recepire supinamente un accordo che consegna nella mani di un noto gruppo imprenditoriale il Colosseo...
    Nella sponsorizzazione è prevista la realizzazione di un centro con valenza strategica mediante una struttura non si comprende se temporanea o meno.

    Ebbene, sotto tale profilo rileviamo come ai sensi degli artt. 20, comma 1; 21, commi 4 e 5; 120, comma 2 Codice Urbani la realizzazione di un manufatto (Centro servizi), anche a carattere provvisorio, in area vincolata deve essere preventivamente autorizzata valutandone la compatibilità con "il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro" del sito, laddove, evidentemente, l'assoluta genericità del documento concede a priori la possibilità di effettuare delle opere cui è stata data l'autorizzazione addirittura senza la presentazione del benché minimo progetto.

    GIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLEGIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLE

    Addirittura la (costituenda?) associazione ha la concessione in esclusiva del diritto - fatti salvi i diritti di tod's spa meglio specificati in seguito - di utilizzare il logo del Colosseo con possibilità di registrare in italia o all'estero marchio distintivo.
    Marchio, logo e gli altri segni distintivi sono utilizzabili senza limitazione alcuna sul territorio nazionale da parte dell'associazione e degli altri aderenti non solo su carta stampata ma anche su tutti gli altri mezzi di comunicazione;
    Con possibilità per l'associazione di allestire punti mobili e/o fissi per accoglienza dei sostenitori.

    Centro nelle vicinanze anche per i due anni successivi conclusioni lavoro rimanendo ignoto se l'associazione e/o la tod's si vedranno versare corrispettivo alcuno per gli accessi al Colosseo, e in quale misura..
    Si legge nella sponsorizzazione che le modalità di realizzazione del suddetto centro saranno definite dalle parti entro 60 giorni sottoscrizione della sponsorizzazione stessa tuttavia ad oggi non è dato sapere quali sono tali modalità.
    La (costituenda?) associazione potrà realizzare campagne fotografiche; campagne di comunicazione; realizzare o far realizzare materiali e pubblicazioni di qualsiasi natura o concludere contratti con terzi aventi ad oggetto tali realizzazioni.

    GIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLE GIANCARLO GALANGIANNI ALEMANNO DIEGO DELLA VALLE GIANCARLO GALAN

    E' garantito all'associazione il diritto di utilizzazione in esclusiva delle immagini anche fotografiche (in esclusiva diritti di sfruttamento) inerenti lo svolgimento lavori di restauro
    Questi i diritti concessi allo sponsor:
    - accesso a gruppi di persone con modalità da concordarsi preventivamente con la soprintendenza (senza interferenza con il normale svolgimento attività colosseo);
    - utilizzazione dizione "sponsor unico lavori di restauro colosseo in base al piano degli interventi" o similare nonché logo e segni distintivi abbinati a quelli tod's in eventi conferenze stampa manifestazioni conferenze stampa per presentare progetto e ruolo sponsor e sua attività istituzionale (anche su carta intestata e materiale istituzionale; siti internet);

    - inserire marchio sui biglietti di ingresso; recinzione cantiere; pubblicizzare propria erogazione realizzazione restauro;
    Per non parlare dell'estensione e durata dei diritti concessi all'associazione e allo sponsor:
    - diritti esercitabli sia in italia che all'estero;
    - diritti concessi per: A) all'associazione: 15 anni a partire dalla data di costituzione dell'associazione eventualmente prorogabili ex accordo parti; B) allo tod's dalla data di sottoscrizione dell'accordo e si protraggono per tutta la durata dei lavori e i due anni successivi.

    Quindi: il gruppo tod's è il solo e unico sponsor per il finanziamento dei lavori di cui al piano degli interventi, e il commissario delegato (in carica fino al 31 luglio 2011...) e soprintendente si sono impegnati a non concludere accordi con terzi di sponsorizzazione per i lavori di restauro di cui al piano di interventi; a non concedere a terzi uso di marchi nomi immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo di cui al piano interventi nonché promozionali-pubblicitari. E comunque a non cedere a terzi di diritti comunque lesivi interessi sponsor perseguiti con il presente accordo.

    GIANCARLO GALAN DIEGO DELLA VALLEGIANCARLO GALAN DIEGO DELLA VALLE

    L'assoluta genericità e ambiguità della sponsorizzazione è data anche da quella parte che definisce le "Clausole risolutive (art. 7):
    - facoltà di risolver ex comunicazione scritta per grave e colpevole inadempimento oneri e obbligazioni di cui all'accordo
    - facoltà tod's di recedere se commissario o soprintendenza arrecano danni alla sua immagine.
    Risoluzione e recesso esercitabili in tali termini attraverso una semplice comunicazione scritta SENZA AGGIUNGERE ALTRO, con evidente sproporzione tra facoltà concesse allo sponsor rispetto a quelle riconosciute alla P.A.

    La sponsorizzazione, in ogni caso oltremodo onerosa par la P.A., e il presupposto avviso pubblico vìolano, palesemente le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti .
    Non v'è chi non veda come l'assoluta genericità e vaghezza dell'originario bando, abbia consentito, in modo del tutto arbitrario, l'affidamento al gruppo tod's nonostante inizialmente considerata non idonea la proposta formulata...ponendosi già solo per questo in contrasto con la valutazione effettuata sulla base dell'avviso...

    Come detto il Commissario Delegato non aveva i poteri per emanare l'avviso, ma tant'è...e la stessa Commissione "appositamente costituita" non ha assicurato il rispetto del principio del buon andamento che impone la garanzia del grado di conoscenze richiesto nella specifica fattispecie da parte della commissione unitariamente considerata.

    GALAN ALEMANNO DELLA VALLEGALAN ALEMANNO DELLA VALLE

    Di contro, non è dato sapere se v'è correlazione diretta tra titolo di studio/esperienza e parametri valutativi atteso che la generica dicitura utilizzata nel bando dei suoi membri (genericamente esperti del settore) rileva la circostanza per cui l'attribuzione di punteggi in sede di gara come confluita nella sponsorizzazione è sindacabile per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto ed incoerenza dell'iter valutativo e dei relativi esiti, tanto più se si considera che (si legge nell'avviso "In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il soggetto promotore ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione.

    In particolare, il soggetto promotore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell'attività, dell'immagine, del marchio dello sponsor o dei contenuti del "Piano di Comunicazione" proposto, siano ritenute incompatibili con la tutela del patrimonio culturale.

    Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di contratti di sponsorizzazione, saranno tenute in considerazione per eventuali altre iniziative da svolgersi sul Colosseo che verranno poste in essere da parte del soggetto promotore") la scelta definitiva era comunque slegata all'esito di ogni valutazione nonostante la generica e approssimativa indicazione dei criteri motivazionali ivi indicati, seppur in modo insufficiente, tali da rendere del tutto opinabile ogni proposta presentata e, in ogni caso, pressoché illimitata la facoltà di decidere a proprio piacimento una piuttosto che altra proposta.

    DIEGO DELLA VALLE E FRATELLO ANDREADIEGO DELLA VALLE E FRATELLO ANDREA

    Per cui già si palesa non il macroscopico errore compiuto dalla commissione nell'apprezzare il contenuto delle offerte e nell'attribuire, di conseguenza, punteggi illogici e ingiusti ma soprattutto l'assoluta arbitrarietà nella scelta della proposta - confluita nella sponsorizzazione - effettuata dal Commissario delegato con atto unilaterale ritenendo quel punteggio "sufficiente" per la stipula della sponsorizzazione...

    Si legge infatti nel bando che "5. Requisiti di ordine generale dello sponsor. Gli sponsor non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art 38, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii" e ancora che "9. Proposta di sponsorizzazione. a) La proposta deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione :

    - dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede, etc) dei soggetti proponenti;
    - breve illustrazione dell'attività, della dimensione economica, delle politiche di marketing dei soggetti proponenti;
    - entità economica (budget) della proposta espressa in Euro per la realizzazione degli interventi e le relative garanzie economico-finanziarie; l'impegno economico garantito non deve essere comunque inferiore alla cifra stimata indicata al punto 3) del presente Avviso;

    - dati generali identificativi (denominazione, ragione sociale, settore di attività, iscrizione SOA, sede, etc) dell'impresa/e prescelta/e per l'esecuzione dei lavori (se diversa/e dallo sponsor);
    - dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 5) da parte dello/degli sponsor;
    - dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 6) da parte dell'impresa/e prescelta/e per l'esecuzione dei lavori;

    ROBERTO CECCHIROBERTO CECCHI

    - l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Avviso;
    - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
    - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la realizzazione di quanto previsto nella "Relazione di progetto" e nel "Piano di Comunicazione".
    b) La proposta deve, altresì, a pena di esclusione, contenere i seguenti elementi, soggetti a valutazione ai fini della comparazione delle proposte di sponsorizzazione e dell'individuazione di quella più vantaggiosa:

    1. "Relazione di progetto" contenente proposte migliorative rispetto alle previsioni del "Piano degli Interventi" e del/dei progetto/i, posti a base della procedura di individuazione dello sponsor;
    2. Offerta di un "Fondo di manutenzione" destinato a finanziare la manutenzione dei beni, a cura dell'Amministrazione competente, nel periodo successivo alla realizzazione degli interventi;
    3. Valutazione dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento per cui si avanza proposta di sponsorizzazione;
    4. "Piano di Comunicazione" relativo all'intervento di sponsorizzazione, che espliciti (in caso di una pluralità di soggetti interessati, con riferimento distinto allo spazio ed al grado di visibilità attribuito a ciascun di essi) le tipologie di diritti (di cui al punto 7) che si intendono utilizzare, la durata (comunque contenuta entro i limiti di cui al punto 7) e una previsione delle modalità del loro utilizzo, comprese eventuali proposte circa forme di ritorno d'immagine non previste al punto 7), nonché l'entità economica (budget) della proposta espressa in Euro, le relative garanzie economico-finanziarie ed il piano di erogazione dei finanziamenti;

    Carlo Rienzi del CodaconsCarlo Rienzi del Codacons

    5. Curriculum dello sponsor relativo ad eventuali sponsorizzazioni già attivate nel campo dei beni culturali;
    6. Curriculum dei lavori eseguiti da parte dell'impresa prescelta, con riferimento ad interventi simili realizzati su beni archeologici tutelati.
    10. Esame delle proposte
    Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, composta da cinque membri, di cui faranno parte il Soprintendente per i beni archeologici di Roma ed esperti dei settori amministrativo, economico/finanziario, marketing e tecnico-scientifico.
    Sono criteri di valutazione, al fine di redigere una graduatoria delle proposte: 1. Qualità e completezza della "Relazione di progetto", con particolare riguardo alla presenza di proposte migliorative per quanto concerne l'organizzazione e l'impatto del cantiere, il ricorso a tecnologie avanzate per le attività propedeutiche alla conoscenza e mappatura del monumento .

    Fino ad un massimo di punti 50
    2. Entità delle risorse economiche messe a disposizione dell'Amministrazione come "Fondo di Manutenzione".
    Fino ad un massimo di punti 5
    3. Tempi necessari per la realizzazione di ciascun intervento.
    Fino ad un massimo di punti 10
    4. Contenuti e impegno economico del "Piano di Comunicazione", con particolare riferimento all'articolazione, all'approfondimento e al carattere innovativo dello stesso, da valutare in base alla capacità di veicolare la valenza culturale dell'intervento conservativo e diffondere la conoscenza del monumento.
    Fino ad un massimo di punti 15
    5. Consistenza del curriculum dello sponsor, con riferimento a sponsorizzazioni già attivate su beni culturali.
    Fino ad un massimo di 10 punti.
    6. Consistenza del curriculum del/i progettista/i e della/e impresa/e prescelta/e per la progettazione e realizzazione degli interventi, con riferimento ad esperienze su immobili di interesse archeologico.
    Fino ad un massimo di 10 punti.

    DIEGO DELLA VALLEDIEGO DELLA VALLE

    Sulla base della graduatoria verranno individuati i soggetti per la stipula dei contratti di
    sponsorizzazione.
    In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il soggetto promotore ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione.
    In particolare, il soggetto promotore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per propria natura o a causa dell'attività, dell'immagine, del marchio dello sponsor o dei contenuti del "Piano di Comunicazione" proposto, siano ritenute incompatibili con la tutela del patrimonio culturale.

    Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di contratti di sponsorizzazione, saranno tenute in considerazione per eventuali altre iniziative da svolgersi sul Colosseo che verranno poste in essere da parte del soggetto promotore.".
    Invero, ai sensi dell'art. 27, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, anche l'affidamento dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice, deve aver luogo "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità", nonché nell'osservanza dell'art. 2 commi 2, 3 e 4, dello stesso codice.

    Tali ultime previsioni, in specie il comma 3, dispongono, con il richiamo della l. 7 agosto 1990 n. 241, che le procedure e le attività in materia di contratti pubblici devono espletarsi anche nel rispetto delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo. Alla stregua della riportata previsione normativa, non vi è dubbio che, allorché siano presentate - come nella fattispecie - proposte di sponsorizzazione, grava sull'Amministrazione il dovere di attendere ad una valutazione comparativa, quale passaggio imprescindibile per l'eventuale successiva trattativa diretta, sempre che della stessa sussistano i presupposti e senza che in ciò possa ravvisarsi un'interpretatio abrogans delle norme che eccezionalmente facoltizzano il ricorso alla stessa (ex multis Consiglio Stato sez. VI 03 febbraio 2011 n. 775 Reg. Trentino Alto Adige e altro C. Soc. R.S. e altro, in Foro amm. CDS 2011, 2, 533).

    Per cui la scelta del gruppo tod's si è risolta in un mero arbitrio atteso che da un lato, la stessa proposta formulata, unitamente alle altre, non era stata ritenuta idonea e, dall'altro, l'originario bando prevedeva criteri talmente generici e vaghi da consentire l'esercizio di una oltre modo ampia discrezionalità nella scelta definitiva dello sponsor.

    DIEGO DELLA VALLE CON GIORGIO MULE CLEMENTE MIMUMDIEGO DELLA VALLE CON GIORGIO MULE CLEMENTE MIMUM

    Deve rimarcarsi ancora che i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, espressamente incorporati nel diritto interno (art. 27 comma 1, 30 comma 3 e 91 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006), costituendo principi fondamentali del diritto comunitario, divengono criteri generali di ogni contratto pubblico e sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne ed in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario, poiché, alla stregua della comunicazione della Commissione europea 12 aprile 2000 (G.u. n. C 121 del 29 aprile 2000), richiamata e sviluppata dalla circolare P.C.M.-Dipartimento per le politiche comunitarie n. 945 dell'1 marzo 2002, i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie de qua, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta ed autoesecutiva dal trattato, anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie tese a consentire una procedura competitiva puntualmente disciplinata: la circostanza che l

    e direttive comunitarie in materia di appalti siano attuative dell'art. 81 del trattato induce a ritenere che le norme delle stesse siano puramente applicative, in rapporto a determinati appalti, di principi generali sanciti in modo universale dal trattato e, quindi, valevoli anche per contratti e fattispecie differenti da quelle concretamente contemplate; donde l'esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria - quanto alle procedure di scelta del contraente - nel perseguimento della tutela della concorrenza, con il definitivo superamento della concezione che vedeva la procedimentalizzazione dell'attività di scelta del contraente dettata nell'esclusivo interesse della p.a., pervenendosi all'obiettivo primario costituito dalla tutela degli interessi degli operatori a poter concorrere per il mercato e ad accedervi.

    (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 16 febbraio 2009 n. 153, A.S.S. Coop. S. C. Ssr Emilia ed altro in Foro amm. TAR 2009, 2, 399 (s.m.)).
    La sponsorizzazione e il presupposto bando, pertanto sono radicalmente invalidi e inefficaci e, anche previa nomina di commissario ad acta, deve essere reindetta tutta la procedura per l'affidamento della sponsorizzazione de qua.

    **** **** ****

    ISTANZA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63 E SS. CPA

    CARLO ROSSELLA DIEGO DELLA VALLECARLO ROSSELLA DIEGO DELLA VALLE

    Come sopra accennato, l'ambiguità, la genericità e l'assoluta indeterminatezza della sponsorizzazione e dell'originario bando oggi impugnati (oltre a determinarne l'assoluta nullità e/o inefficacia) e stante la necessità di acquisire tutta la documentazione ivi richiamata e presupposta (atteso che sebbene se ne faccia riferimento la rapida evoluzione degli eventi impone un controllo dell'attività prodromica sfociata nella sponsorizzazione de qua) si formula espressa istanza affinché l'Ill.mo Collegio adito voglia ordinare ai sensi degli artt. 63 e ss. c.p.a. alla Soprintendenza al Ministero e al Commissario delegato la produzione degli atti e dei documenti amministrativi richiamati nella sponsorizzazione e, segnatamente a mero titolo esemplificativo:

    - le proposte di sponsorizzazione pervenute al 30 ottobre 2010 ;
    - i verbali, anche di riunione e incontro, le note gli atti di istruttoria compiuti e che hanno condotto a ritenere le offerte "non appropriate" comprensivi delle schede di valutazione dell'apposita Commissione esaminatrice (e i CV dei membri della predetta) comprensivi delle "relazioni di progetto".
    - la nota prot. n. 9712 del 30 ottobre 2010 con cui Tod's s.p.a. ha formalizzato il proprio interesse a finanziare i lavori (PRIMA OFFERTA).

    - la nota prot. n. 11975 del 30.12.2010 - SECONDA OFFERTA - con cui Tod's s.p.a. ha confermato l'interesse per la sponsorizzazione in esclusiva per realizzazione di tutti i lavori. A condizione di essere l'unico sponsor dei lavori (compresi gli "approfondimenti intercorsi con il soggetto promotore" in esso confluiti).
    - i verbali di incontro e riunione nonché le note e le comunicazioni con cui sono state interpellate le altre società offerenti e che avevano manifestato interesse dei suddetti lavori.
    - la nota prot. n. 247 del 10 gennaio 2011 con cui l'Ufficio legale del Ministero esprime l'opportunità di approfondimenti dell'offerta della tod's s.p.a.
    Nonché di ogni altro documento e atto anche se non formalmente richiamato utile e necessario ai fini della definizione del presente giudizio.

    della valle Scarpe Diem by Portos dal Fatto Quotidianodella valle Scarpe Diem by Portos dal Fatto Quotidiano

    ISTANZA DI SOSPENSIONE
    Circa il fumus valgono le considerazioni ora esposte.
    Sul periculum basti pensare che, oltre all'assoluta genericità, non solo sulla durata e, soprattutto, del piano di interventi per realizzare le opere - il cui costo effettivo è ben al di sopra di 25 milioni di euro -, ove il soggetto prescelto risulti frutto di un disattenta valutazione e si accerti la mancata necessaria comparazione con altri progetti, si rischia di mettere a repentaglio un bene culturale tra i più preziosi al mondo.
    Per cui necessitano una immediata sospensione la validità e l'efficacia della sponsorizzazione e dell'originario bando atteso che dalla documentazione e dalla procedura espletata dal Commissario Straordinario (privo del potere di disporre) il Colosseo rischia di divenire bene privato senza aver valutato (o indetto nel modo più opportuno) altre e - forse - economicamente più vantaggiose offerte.

    Senza considerare che così facendo per 20 anni il Colosseo diventerà il salotto di casa Tod's (almeno a leggere quel poco di intellegibile che v'è nella sponsorizzazione impugnata addirittura "fondamento" cui rinvia l'avviso pubblico del 4 agosto 2010 del tutto generico e vago nella definizione delle modalità di scelta dello sponsor...).

    Scarpette al Colosseo - Vignetta di El PaisScarpette al Colosseo - Vignetta di El Pais

    PQM
    Si chiede, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento, previa sospensione della sponsorizzazione e dell'avviso oggi impugnati. Provvedendo anche mediante nomina di commissario ad acta a indire una nuova procedura ai fini dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione e, in subordine, riesaminare le proposte pervenute e non ritenute idonee di cui all'avviso del 4 agosto 2010 e pervenute al 30 ottobre 2010.

    Roma, 19 ottobre 2011
    Avv. Prof. Carlo Rienzi
    Avv. Gino Giuliano

     

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