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    “UNA INIZIATIVA INAPPROPRIATA” – A CESENA UNA MAESTRA IMPROVVISA UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA E VIENE LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA – LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO, IMPUGNATA DALLA DONNA, E DATO RAGIONE AL MINISTERO CHE AVEVA MESSO ALLA PORTA L'INSEGNANTE - PER I GIUDICI LA DECISIONE È LEGITTIMA: LA LEZIONE ANDAVA CONCORDATA CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E CON I COLLEGHI...


     
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    Valentina Errante per “il Messaggero” - Estratti

     

    MAESTRA IMPROVVISA UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA E VIENE LICENZIATA MAESTRA IMPROVVISA UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA E VIENE LICENZIATA

    Una lezione di educazione sessuale non concordata e improvvisata da una supplente, nell'ultima classe della scuola primaria, può costare il licenziamento per giusta causa alla maestra.

     

    È accaduto in una scuola di Cesena e adesso la sezione Lavoro della Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, impugnata invano dalla donna, dando ragione al ministero dell'Istruzione che aveva liquidato l'insegnante.

     

    La supplente, che prestava servizio in un istituto di Cesena, si era prima opposta alla decisione del ministero ma, sia in primo che in secondo grado, i giudici (Tribunale di Forlì e Corte d'Appello di Bologna) le avevano dato torto, sostenendo che avesse affrontato il tema delicato, senza confrontarsi con i colleghi e provocando turbamento nei bambini. Il disagio manifestato dai piccoli alunni era stato notato anche da un'altra maestra che si era rivolta alla dirigente scolastica. Poi a protestare con la preside erano stati gli stessi genitori. La donna, convocata, aveva difeso il suo operato, ma non aveva convinto.

     

     

     

    MAESTRA IMPROVVISA UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA E VIENE LICENZIATA MAESTRA IMPROVVISA UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA E VIENE LICENZIATA

    (...) Non hanno convinto i motivi del ricorso presentato dalla maestra licenziata che smentiva la ricostruzione emersa negli altri due gradi di giudizio.

     

    Spiega la Cassazione: il giudice di merito «ha considerato cautelativamente anche l'ipotesi che in qualche misura i bambini avessero "ingigantito", per concluderne che comunque si era trattato di iniziative dell'insegnante del tutto inappropriate, stante la mancanza di pianificazioni e coordinamento con le altre insegnanti e con modalità che avevano generato comunque turbamento dei bambini».

     

    E aggiungono: «Tale ragionamento, espressivo del convincimento giudiziale, è intrinsecamente logico e ponderato e non lascia dunque adito a margini di sorta», perché, spiegano, il ricorso per Cassazione non può riguardare il valore e o il significato attribuiti dal giudice agli elementi valutati «risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità».

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