Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it
Quarantena Covid
Il ministero della Salute decide di lasciare invariate le regole sulla quarantena dei positivi e dei “contatti stretti”.
Lo ha ribadito perché il decreto che introduce nuove regole per il contenimento del Covid, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le cui regole entrano in vigore dal primo aprile, prevede che «la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati». Si è ritenuto però di lasciare gli obblighi relativi all’isolamento e di ribadire la validità della circolare emessa il 4 febbraio 2022 firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza.
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Rimane dunque l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo. Nel provvedimento è specificato che all’esito del tampone negativo, «la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento».
Secondo la circolare queste sono le regole:
• «Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».
Quarantena Covid 2
• «Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».
• Se si è sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni». Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.
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Per i “contatti stretti”, anche conviventi «è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto» e si deve «effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto».
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