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AMANTI… INDECENTI – PURE LE VIOLENZE SU UNA PERSONA CON CUI SI HA UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE POSSONO ESSERE CONSIDERATE “MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA”, ANCHE SE I PARTNER NON ABITANO INSIEME - LO HA STABILITO LA CASSAZIONE VALUTANDO IL CASO DI UN UOMO ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO LA MOGLIE E L’AMANTE - PER I GIUDICI, VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO NON È INDISPENSABILE: BISOGNA VALUTARE LA STABILITÀ E CONTINUITÀ DELLA RELAZIONE, L’INTIMITÀ, L’EVENTUALE ASSISTENZA RECIPROCA E ANCHE IL…
Estratto dell’articolo di Francesca Milano per www.open.online
Anche una relazione extraconiugale può essere considerata una «convivenza» ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, e non è necessario che i due partner vivano sotto lo stesso tetto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 34013/2026, intervenendo sul caso di un uomo accusato di violenze sia contro la moglie sia contro l’amante.
LE VIOLENZE SULLA MOGLIE E SULL’AMANTE
Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sottoposto entrambe le donne a violenze e comportamenti vessatori. Nei confronti della moglie, con la quale aveva quattro figli minorenni, gli atti descrivono insulti, minacce di morte e aggressioni fisiche, alcune delle quali avvenute davanti ai bambini.
Anche la relazione extraconiugale sarebbe stata caratterizzata da violenze e controllo. Le intercettazioni, secondo quanto ricostruito nella sentenza, avrebbero documentato la stabilità e la continuità del rapporto e conversazioni nelle quali la donna veniva «apostrofata con epiteti sessisti e degradanti, minacciata di morte e resa destinataria di gravi condotte lesive».
In un episodio del 4 febbraio 2026, inoltre, l’uomo avrebbe preteso di assistere a una visita medica della compagna, arrivando ad aggredire l’operatore sanitario e impedendogli di toccarla. Anche episodi come questo, secondo la Cassazione, devono essere presi in considerazione per ricostruire quale fosse concretamente il rapporto tra i due.
LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE E LA MANCATA COABITAZIONE
Il Tribunale del riesame aveva escluso che si potesse parlare di una vera convivenza, sottolineando l’assenza di una casa stabilmente condivisa, di una quotidianità domestica e di un progetto comune di vita.
La Cassazione ha però ritenuto necessario un nuovo esame. «La natura extraconiugale della relazione tra l’indagato e la persona offesa […] non può di per sé escludere la configurabilità della “convivenza”», scrivono i giudici. E neppure la mancata coabitazione è decisiva: «La coabitazione, pur potendo costituire un indice fattuale rilevante della convivenza, non ne è elemento costitutivo necessario». […]
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