MOGGI STORY/17 - PROSTITUTE E ARBITRI, TERZA E ULTIMA PUNTATA: LUCIANONE È NATO CON LA CAMICIA. NON C'È SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E L'ILLECITO SPORTIVO NON VALE PER LE COPPE EUROPEE. E ANCHE L'UEFA FA SPALLUCCE.
Tratto da "Lucky Luciano - Intrighi, maneggi e scandali del padrone del calcio italiano Luciano Moggi", Ala Sinistra e Mezzala Destra, Kaos Edizioni (Un libro scritto in joint-venture da tre giornalisti sportivi, che hanno preferito l'anonimato, e da Marco Travaglio)
Il 5 luglio 1994 nuovo interrogatorio di Moggi. Il quale parla ancora di "hostess" per la dirigenza delle squadre avversarie. Ma riceve un'altra raffica di smentite. Susanna Paroletti, segretaria addetta al personale del Torino calcio, dice di non avere mai visto né interpreti femminili, né tantomeno hostess o accompagnatrici: «Se ce ne fossero state, lo avrei saputo». Non solo: Moggi, scriverà il pubblico ministero Sandrelli, «ha inizialmente negato ogni profilo sospetto della storia, per poi ammettere la conoscenza dell'ingaggio a opera del Pavarese, indicando al Matta la sussistenza di una pretesa in capo alla Riva e l'opportunità del suo pagamento».
Tutte balle: «Queste versioni non sono proponibili, alla luce delle risultanze assunte. Esse anzi hanno finito per costituire una traccia processuale che si è torta a discredito della loro affidabilità e sincerità. È dato infatti sicuro che mai il Torino calcio spa ebbe necessità, per le incombenze di ospitalità connesse alle partite Uefa e nelle ore "ufficiali" [diurne, ndr], di accompagnatori, di interpreti, di personale di supporto, essendo già tutto previsto e predisposto dall'efficiente macchina organizzativa presieduta da Moggi e condotta da Pavarese... La versione difensiva, quindi, circa la pretesa necessità di integrare un vuoto organizzativo, è destituita di fondamento (salvo, certamente, per il "dopo cena", su cui nessuno dei testi escussi poteva interloquire, venendosi a creare in un periodo in cui gli accompagnatori ufficiali portavano la terna arbitrale in albergo). La compagnia procacciata alla terna arbitrale non era, quindi, riferibile agli aspetti confessabili della gestione». Inoltre, se non avessero avuto nulla da nascondere, Moggi e Pavarese avrebbero fatto iscrivere nei libri contabili i pagamenti alle "hostess"; invece, osserva ancora il magistrato, «la spesa non venne sostenuta dalle riserve ufficiali della società e nessuno degli organizzatori fu messo [al corrente] dell'iniziativa... o informato delle donne compiacenti».
Ma chi era il vero regista delle dolci accoglienze arbitrali? Pavarese si assume tutte le responsabilità, cercando di tenere fuori il più possibile il Capo. Ma secondo i magistrati, «le carte sono apparentemente univoche [sulla] certezza che questo piano di assistenza femminile alla terna arbitrale fosse da ascriversi al Moggi e non già all'esecutore materiale Pavarese... Pavarese, per sua stessa ammissione, era un fedele esecutore degli ordini del suo diretto superiore, senza grande discrezionalità e pacificamente senza possibilità di avviare un rapporto così imbarazzante come l'assunzione di meretrici al soldo della società». Le carte, dunque, parlano chiaro: Moggi il mandante, Pavarese l'esecutore materiale. Lo conferma anche il ragionier Matta: «Era stato Moggi a combinare questi incontri ».
Lo ripete il presidente Borsano: «Per alcuni arbitri internazionali confermo che sono state pagate delle somme per procurare loro delle donne. Se ne occupava sempre Moggi... Non ho dei ricordi precisissimi: forse Moggi me ne aveva parlato, o forse aveva fatto dei sottintesi abbastanza espliciti». E lo ribadisce l'accompagnatore ufficiale Bruno Broglia: «Escludo che il Toro avesse delle donne interpreti. Non so nulla di prostitute, ma Pavarese non godeva di autonomia decisionale: lui si occupava di organizzazione... Se è vero che sono state ingaggiate delle prostitute per gli arbitri, sicuramente la decisione è stata presa dal Moggi, anche se il Pavarese può aver curato l'organizzazione».
Ma Lucianone è proprio nato con la camicia. Le certezze a suo carico acquisite dai magistrati, in relazione all'accusa di favoreggiamento della prostituzione, ai fini processuali valgono pochino. «È una presunzione generale», scriveranno i magistrati, «un mero convincimento ovvero un superfluo passaggio logico». Manca la prova provata a carico di Moggi. Ci sono, è vero, le sue contraddizioni, la sua «menzogna e reticenza davanti al pubblico ministero», ma non necessariamente per occultare un favoreggiamento della prostituzione: Moggi potrebbe avere taciuto e mentito per coprire «un gesto corruttivo che violava le regole di lealtà di un esponente del mondo sportivo... la turpitudine del movente e lo scandalo di quell'idea che, se conosciuta, avrebbe portato discredito sia al direttore sportivo del Torino calcio sia all'intera compagine calcistica torinese».
Scrivono ancora i magistrati: «Questo agreament verso gli arbitri, vietato dalle norme di comportamento e proteso a un favoritismo sleale, era la prima causale - per un uomo del calcio - che induceva a una manovra sommersa a mezzo di provvista finanziaria chiaramente extracontabile. Il fatto che questo favore fosse quello carnale e non la sola compagnia di entraîneuses vivaci, è fatto secondario: nessuno avrebbe mai potuto negare il basso livello della manovra, la sua spregiudicatezza e la conseguente necessità di mantenerla nell'ombra, nella riservatezza e in un contesto in cui i controlli predisposti dall'organizzazione Uefa si ritenevano affievoliti. Basta e avanza il fine fraudolento agli occhi della giustizia e correttezza sportiva per spiegare i tratti salienti del comportamento di Moggi».
Per queste ragioni sarebbe difficile ottenere dal Tribunale la condanna di Moggi per violazione della legge Merlin (la n° 75 del 1958), mentre è lampante - sempre secondo la Procura - che Lucianone sia colpevole del reato di illecito sportivo. Il favoreggiamento della prostituzione prescrive rigorosi requisiti fissati dalla giurisprudenza della Cassazione. E, anche per Pavarese, è difficile dimostrare che in questo caso esistano: l'accordo tra Moggi e Pavarese e poi tra Pavarese e la Riva e infine tra la Riva e le amiche si giocò tutto con il classico "dire e non dire", fra strizzatine d'occhio e sottintesi («la definizione della prestazione richiesta è affidata alla sfumatura della voce e al sottinteso»). Senza contare che il passaggio sotto le lenzuola era per così dire facoltativo, a discrezione degli arbitri. E le signore venivano pagate anche per il resto della serata, a cena e al night.
«Si osservi», scrivono ancora i magistrati torinesi nel lungo documento conclusivo inviato al Gip, «che la scelta della Riva non stava a significare un'opzione condizionante: in passato la Riva era stata titolare di una agenzia di sfilate e di "hostess"». È vero che Moggi la conosceva fin da prima del 1991, ma è anche vero che «non risulta da nessuna parte che Riva, all'epoca della conoscenza del Moggi, fosse proclive all'antico mestiere». Lei stessa ha dettato a verbale: «Preciso che io non svolgo attività professionale di meretricio». Insomma, difficile ottenere da un tribunale la condanna della coppia Moggi-Pavarese per violazione della legge Merlin, visto che si erano limitati «alla segnalazione di occasioni di lavoro» per Adriana Riva e le sue amiche. Cosa che, per esempio, fanno ogni giorno molti quotidiani, anche prestigiosi, ospitando gli annunci a pagamento tipo "A.A.A.", per sedicenti "massaggiatrici" molto affettuose, e ciò - osservano i magistrati - non comporta «l'incriminazione per lenocinio del direttore responsabile, per ogni inserto pubblicitario».
A questo si aggiunge il fatto che gli episodi accertati sono relativamente pochi (tre sere per due partite, più forse un altro episodio), per cui viene meno la «abitualità della condotta criminosa», presupposto indispensabile per configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione. Certo, se il ragionier Matta non fosse stato cacciato così in fretta, avrebbe magari potuto annotare qualche altro episodio successivo al dicembre 1991... «Pertanto», concludono i magistrati Sandrelli e Prunas al Gip Piera Caprioglio, «si richiede l'archiviazione per quanto attiene alla posizione di Moggi», e «con qualche maggiore perplessità, per Pavarese».
Resta in piedi, per i due imputati Moggi e Pavarese, l'ipotesi di illecito sportivo. Non c'è alcun dubbio, per la pubblica accusa, che l'ingaggio delle squillo - quali che fossero le consegne impartite dai due - fosse finalizzato ad "ammorbidire" le terne arbitrali per ottenere trattamenti di favore per il Torino e di sfavore per i suoi avversari di Coppa Uefa: «L'atteggiamento del Torino calcio spa fu improntato a sleale e pesante interferenza sulla lealtà arbitrale». E questo comportamento non è vietato soltanto dalla giustizia sportiva, è anche un reato penale, punito dalla legge 401 del 1989 (che, dopo i celebri casi del calcio-scommesse, introdusse il reato di «frode nelle competizioni sportive» nel Codice penale).
Su questo fronte, i magistrati torinesi sono decisi ad andare fino in fondo. Ma Lucianone è molto, troppo fortunato. I difensori suoi e di Pavarese estraggono dal cilindro una carta a sorpresa: in quella legge c'è un buco grosso così. Punisce chi trucca le competizioni riconosciute dal Coni (il Comitato olimpico nazionale italiano), ma non quelle organizzate dall'Uefa (l'Unione delle federazioni europee di calcio), che è indipendente e autonoma, dunque non "riconosciuta" dal Coni. Tant'è vero che le squalifiche comminate dalla Federcalcio non valgono per le coppe internazionali, e le varie squadre che partecipano alle competizioni dell'Uefa aderiscono autonomamente al suo regolamento, senza passare per il Coni e per la Figc.
Dunque, per la Coppa Uefa la legge italiana sull'illecito sportivo è «inapplicabile». «Conclusione», scrivono i magistrati, «che palesa un'evidente lacuna legislativa, ma che impone la richiesta di archiviazione per le posizioni di Moggi e Pavarese». A questo punto ci sarebbe da aspettarsi un severo, esemplare intervento dell'Uefa, che dispone di tutti gli strumenti disciplinari per punire chi ha palesemente violato le più basilari regole di lealtà e correttezza sportiva. Il 16 aprile 1994 la Commissione controllo e disciplina dell'Uefa si riunisce a Zurigo. Interroga l'arbitro Goethals, che ovviamente nega tutto. Hackett non c'è, e non si trova il tempo di aspettarlo. Ci si accontenta di interrogare i suoi guardalinee, che manco a dirlo negano anche loro.
Poi tocca a Moggi e Pavarese, i quali, va da sé, negano tutto. Ma il segretario della Commissione René Eberle, intervistato dai giornalisti presenti, fa il duro: «Non possiamo e non vogliamo archiviare, il caso Torino è molto complesso... Ci basiamo sugli articoli di giornale, dato che la Federcalcio italiana non ci ha inviato nulla. Ma acquisiremo tutte le prove, non abbiamo fretta, non archivieremo». Venti minuti dopo, il duro Eberle è già molle come un budino, e la Commissione archivia il caso su due piedi («Non doversi procedere »), senza neppure aver richiesto gli atti alla Procura di Torino.
«Dagli interrogatori», recita la grottesca motivazione rifilata alla stampa dal portavoce Uefa, Salvatore Cuccu, «non è emersa alcuna prova a carico del Torino. Non risultano tentativi di illecito o presenze femminili sospette». «Il caso è chiuso», annuncia disinvolto e frettoloso Eberle, «è inutile continuare, non c'era una sola prova. Non riapriremo il caso neppure se Moggi e Pavarese verranno rinviati a giudizio». E così sarà. Per cui Lucianone potrà subito riprendere la sua arrampicata ai vertici del calcio italiano, seguito a ruota dal fido Pavarese. Come se niente fosse. Eppure il decreto giudiziario di archiviazione del sexy-scandalo risulterà quasi più duro di una condanna. E conterrà un ritratto impietoso, definitivo del personaggio Moggi. Eccolo, a futura memoria:
«[...] Le versioni fornite dal Pavarese e dal Moggi, a cui l'iniziativa dell'intrattenimento degli ospiti andava fatta risalire, opponevano, il primo che la Riva avrebbe equivocato l'incarico a lei assegnato, il secondo l'avvenuta presa di coscienza della natura dell'intrattenimento solo a cose esaurite. Dunque non può essere revocato in dubbio che un piano di assistenza femminile degli illustri ospiti fu concepito e messo in atto. È sicuramente aderente alle carte processuali rilevare... che la necessità di interpreti o altre figure delegate alle pubbliche relazioni con gli ospiti stranieri, non fu assolutamente una necessità, potendo contare il Torino calcio su una struttura organizzativa di sicura efficienza che già annoverava validi collaboratori con funzioni di interprete. Così appare assolutamente conforme a quanto emerso nel corso dell'indagine la circostanza... che la scelta di connotare l'ospitalità con presenze femminili sia riferibile al Moggi, essendo stato conclamato come il Pavarese ben poche iniziative fosse in grado di assumere autonomamente, e meno che meno avrebbe potuto assumere una iniziativa quale quella in discorso, i cui costi sarebbero stati sopportati facendo ricorso a riserve extracontabili. [...] Quanto argomentato [ai fini della archiviazione, ndr] non toglie nulla però sul severo giudizio che vien fatto di esprimere sulla lealtà dei dirigenti della squadra in discorso. L'iniziativa di rendere più ameno il soggiorno degli arbitri a Torino, in occasione di partite di coppa Uefa, qualunque siano state le reali finalità dell'ingaggio di avvenenti signore addette al dopo cena, rivela una chiara volontà di addolcire la severità degli arbitri, rendendoli obbligati verso la città che li ospitava con tanto riguardo e quindi sicuramente meno liberi nell'esercizio del loro incarico. La lesione degli interessi sportivi, nonché la frustrazione delle regole che animano il gioco del calcio e qualunque altro tipo di competizioni sportive si stagliano in modo anche troppo evidente [...]».
17 - continua
Dagospia 06 Giugno 2006
Il 5 luglio 1994 nuovo interrogatorio di Moggi. Il quale parla ancora di "hostess" per la dirigenza delle squadre avversarie. Ma riceve un'altra raffica di smentite. Susanna Paroletti, segretaria addetta al personale del Torino calcio, dice di non avere mai visto né interpreti femminili, né tantomeno hostess o accompagnatrici: «Se ce ne fossero state, lo avrei saputo». Non solo: Moggi, scriverà il pubblico ministero Sandrelli, «ha inizialmente negato ogni profilo sospetto della storia, per poi ammettere la conoscenza dell'ingaggio a opera del Pavarese, indicando al Matta la sussistenza di una pretesa in capo alla Riva e l'opportunità del suo pagamento».
Tutte balle: «Queste versioni non sono proponibili, alla luce delle risultanze assunte. Esse anzi hanno finito per costituire una traccia processuale che si è torta a discredito della loro affidabilità e sincerità. È dato infatti sicuro che mai il Torino calcio spa ebbe necessità, per le incombenze di ospitalità connesse alle partite Uefa e nelle ore "ufficiali" [diurne, ndr], di accompagnatori, di interpreti, di personale di supporto, essendo già tutto previsto e predisposto dall'efficiente macchina organizzativa presieduta da Moggi e condotta da Pavarese... La versione difensiva, quindi, circa la pretesa necessità di integrare un vuoto organizzativo, è destituita di fondamento (salvo, certamente, per il "dopo cena", su cui nessuno dei testi escussi poteva interloquire, venendosi a creare in un periodo in cui gli accompagnatori ufficiali portavano la terna arbitrale in albergo). La compagnia procacciata alla terna arbitrale non era, quindi, riferibile agli aspetti confessabili della gestione». Inoltre, se non avessero avuto nulla da nascondere, Moggi e Pavarese avrebbero fatto iscrivere nei libri contabili i pagamenti alle "hostess"; invece, osserva ancora il magistrato, «la spesa non venne sostenuta dalle riserve ufficiali della società e nessuno degli organizzatori fu messo [al corrente] dell'iniziativa... o informato delle donne compiacenti».
Ma chi era il vero regista delle dolci accoglienze arbitrali? Pavarese si assume tutte le responsabilità, cercando di tenere fuori il più possibile il Capo. Ma secondo i magistrati, «le carte sono apparentemente univoche [sulla] certezza che questo piano di assistenza femminile alla terna arbitrale fosse da ascriversi al Moggi e non già all'esecutore materiale Pavarese... Pavarese, per sua stessa ammissione, era un fedele esecutore degli ordini del suo diretto superiore, senza grande discrezionalità e pacificamente senza possibilità di avviare un rapporto così imbarazzante come l'assunzione di meretrici al soldo della società». Le carte, dunque, parlano chiaro: Moggi il mandante, Pavarese l'esecutore materiale. Lo conferma anche il ragionier Matta: «Era stato Moggi a combinare questi incontri ».
Lo ripete il presidente Borsano: «Per alcuni arbitri internazionali confermo che sono state pagate delle somme per procurare loro delle donne. Se ne occupava sempre Moggi... Non ho dei ricordi precisissimi: forse Moggi me ne aveva parlato, o forse aveva fatto dei sottintesi abbastanza espliciti». E lo ribadisce l'accompagnatore ufficiale Bruno Broglia: «Escludo che il Toro avesse delle donne interpreti. Non so nulla di prostitute, ma Pavarese non godeva di autonomia decisionale: lui si occupava di organizzazione... Se è vero che sono state ingaggiate delle prostitute per gli arbitri, sicuramente la decisione è stata presa dal Moggi, anche se il Pavarese può aver curato l'organizzazione».
Ma Lucianone è proprio nato con la camicia. Le certezze a suo carico acquisite dai magistrati, in relazione all'accusa di favoreggiamento della prostituzione, ai fini processuali valgono pochino. «È una presunzione generale», scriveranno i magistrati, «un mero convincimento ovvero un superfluo passaggio logico». Manca la prova provata a carico di Moggi. Ci sono, è vero, le sue contraddizioni, la sua «menzogna e reticenza davanti al pubblico ministero», ma non necessariamente per occultare un favoreggiamento della prostituzione: Moggi potrebbe avere taciuto e mentito per coprire «un gesto corruttivo che violava le regole di lealtà di un esponente del mondo sportivo... la turpitudine del movente e lo scandalo di quell'idea che, se conosciuta, avrebbe portato discredito sia al direttore sportivo del Torino calcio sia all'intera compagine calcistica torinese».
Scrivono ancora i magistrati: «Questo agreament verso gli arbitri, vietato dalle norme di comportamento e proteso a un favoritismo sleale, era la prima causale - per un uomo del calcio - che induceva a una manovra sommersa a mezzo di provvista finanziaria chiaramente extracontabile. Il fatto che questo favore fosse quello carnale e non la sola compagnia di entraîneuses vivaci, è fatto secondario: nessuno avrebbe mai potuto negare il basso livello della manovra, la sua spregiudicatezza e la conseguente necessità di mantenerla nell'ombra, nella riservatezza e in un contesto in cui i controlli predisposti dall'organizzazione Uefa si ritenevano affievoliti. Basta e avanza il fine fraudolento agli occhi della giustizia e correttezza sportiva per spiegare i tratti salienti del comportamento di Moggi».
Per queste ragioni sarebbe difficile ottenere dal Tribunale la condanna di Moggi per violazione della legge Merlin (la n° 75 del 1958), mentre è lampante - sempre secondo la Procura - che Lucianone sia colpevole del reato di illecito sportivo. Il favoreggiamento della prostituzione prescrive rigorosi requisiti fissati dalla giurisprudenza della Cassazione. E, anche per Pavarese, è difficile dimostrare che in questo caso esistano: l'accordo tra Moggi e Pavarese e poi tra Pavarese e la Riva e infine tra la Riva e le amiche si giocò tutto con il classico "dire e non dire", fra strizzatine d'occhio e sottintesi («la definizione della prestazione richiesta è affidata alla sfumatura della voce e al sottinteso»). Senza contare che il passaggio sotto le lenzuola era per così dire facoltativo, a discrezione degli arbitri. E le signore venivano pagate anche per il resto della serata, a cena e al night.
«Si osservi», scrivono ancora i magistrati torinesi nel lungo documento conclusivo inviato al Gip, «che la scelta della Riva non stava a significare un'opzione condizionante: in passato la Riva era stata titolare di una agenzia di sfilate e di "hostess"». È vero che Moggi la conosceva fin da prima del 1991, ma è anche vero che «non risulta da nessuna parte che Riva, all'epoca della conoscenza del Moggi, fosse proclive all'antico mestiere». Lei stessa ha dettato a verbale: «Preciso che io non svolgo attività professionale di meretricio». Insomma, difficile ottenere da un tribunale la condanna della coppia Moggi-Pavarese per violazione della legge Merlin, visto che si erano limitati «alla segnalazione di occasioni di lavoro» per Adriana Riva e le sue amiche. Cosa che, per esempio, fanno ogni giorno molti quotidiani, anche prestigiosi, ospitando gli annunci a pagamento tipo "A.A.A.", per sedicenti "massaggiatrici" molto affettuose, e ciò - osservano i magistrati - non comporta «l'incriminazione per lenocinio del direttore responsabile, per ogni inserto pubblicitario».
A questo si aggiunge il fatto che gli episodi accertati sono relativamente pochi (tre sere per due partite, più forse un altro episodio), per cui viene meno la «abitualità della condotta criminosa», presupposto indispensabile per configurare il reato di favoreggiamento della prostituzione. Certo, se il ragionier Matta non fosse stato cacciato così in fretta, avrebbe magari potuto annotare qualche altro episodio successivo al dicembre 1991... «Pertanto», concludono i magistrati Sandrelli e Prunas al Gip Piera Caprioglio, «si richiede l'archiviazione per quanto attiene alla posizione di Moggi», e «con qualche maggiore perplessità, per Pavarese».
Resta in piedi, per i due imputati Moggi e Pavarese, l'ipotesi di illecito sportivo. Non c'è alcun dubbio, per la pubblica accusa, che l'ingaggio delle squillo - quali che fossero le consegne impartite dai due - fosse finalizzato ad "ammorbidire" le terne arbitrali per ottenere trattamenti di favore per il Torino e di sfavore per i suoi avversari di Coppa Uefa: «L'atteggiamento del Torino calcio spa fu improntato a sleale e pesante interferenza sulla lealtà arbitrale». E questo comportamento non è vietato soltanto dalla giustizia sportiva, è anche un reato penale, punito dalla legge 401 del 1989 (che, dopo i celebri casi del calcio-scommesse, introdusse il reato di «frode nelle competizioni sportive» nel Codice penale).
Su questo fronte, i magistrati torinesi sono decisi ad andare fino in fondo. Ma Lucianone è molto, troppo fortunato. I difensori suoi e di Pavarese estraggono dal cilindro una carta a sorpresa: in quella legge c'è un buco grosso così. Punisce chi trucca le competizioni riconosciute dal Coni (il Comitato olimpico nazionale italiano), ma non quelle organizzate dall'Uefa (l'Unione delle federazioni europee di calcio), che è indipendente e autonoma, dunque non "riconosciuta" dal Coni. Tant'è vero che le squalifiche comminate dalla Federcalcio non valgono per le coppe internazionali, e le varie squadre che partecipano alle competizioni dell'Uefa aderiscono autonomamente al suo regolamento, senza passare per il Coni e per la Figc.
Dunque, per la Coppa Uefa la legge italiana sull'illecito sportivo è «inapplicabile». «Conclusione», scrivono i magistrati, «che palesa un'evidente lacuna legislativa, ma che impone la richiesta di archiviazione per le posizioni di Moggi e Pavarese». A questo punto ci sarebbe da aspettarsi un severo, esemplare intervento dell'Uefa, che dispone di tutti gli strumenti disciplinari per punire chi ha palesemente violato le più basilari regole di lealtà e correttezza sportiva. Il 16 aprile 1994 la Commissione controllo e disciplina dell'Uefa si riunisce a Zurigo. Interroga l'arbitro Goethals, che ovviamente nega tutto. Hackett non c'è, e non si trova il tempo di aspettarlo. Ci si accontenta di interrogare i suoi guardalinee, che manco a dirlo negano anche loro.
Poi tocca a Moggi e Pavarese, i quali, va da sé, negano tutto. Ma il segretario della Commissione René Eberle, intervistato dai giornalisti presenti, fa il duro: «Non possiamo e non vogliamo archiviare, il caso Torino è molto complesso... Ci basiamo sugli articoli di giornale, dato che la Federcalcio italiana non ci ha inviato nulla. Ma acquisiremo tutte le prove, non abbiamo fretta, non archivieremo». Venti minuti dopo, il duro Eberle è già molle come un budino, e la Commissione archivia il caso su due piedi («Non doversi procedere »), senza neppure aver richiesto gli atti alla Procura di Torino.
«Dagli interrogatori», recita la grottesca motivazione rifilata alla stampa dal portavoce Uefa, Salvatore Cuccu, «non è emersa alcuna prova a carico del Torino. Non risultano tentativi di illecito o presenze femminili sospette». «Il caso è chiuso», annuncia disinvolto e frettoloso Eberle, «è inutile continuare, non c'era una sola prova. Non riapriremo il caso neppure se Moggi e Pavarese verranno rinviati a giudizio». E così sarà. Per cui Lucianone potrà subito riprendere la sua arrampicata ai vertici del calcio italiano, seguito a ruota dal fido Pavarese. Come se niente fosse. Eppure il decreto giudiziario di archiviazione del sexy-scandalo risulterà quasi più duro di una condanna. E conterrà un ritratto impietoso, definitivo del personaggio Moggi. Eccolo, a futura memoria:
«[...] Le versioni fornite dal Pavarese e dal Moggi, a cui l'iniziativa dell'intrattenimento degli ospiti andava fatta risalire, opponevano, il primo che la Riva avrebbe equivocato l'incarico a lei assegnato, il secondo l'avvenuta presa di coscienza della natura dell'intrattenimento solo a cose esaurite. Dunque non può essere revocato in dubbio che un piano di assistenza femminile degli illustri ospiti fu concepito e messo in atto. È sicuramente aderente alle carte processuali rilevare... che la necessità di interpreti o altre figure delegate alle pubbliche relazioni con gli ospiti stranieri, non fu assolutamente una necessità, potendo contare il Torino calcio su una struttura organizzativa di sicura efficienza che già annoverava validi collaboratori con funzioni di interprete. Così appare assolutamente conforme a quanto emerso nel corso dell'indagine la circostanza... che la scelta di connotare l'ospitalità con presenze femminili sia riferibile al Moggi, essendo stato conclamato come il Pavarese ben poche iniziative fosse in grado di assumere autonomamente, e meno che meno avrebbe potuto assumere una iniziativa quale quella in discorso, i cui costi sarebbero stati sopportati facendo ricorso a riserve extracontabili. [...] Quanto argomentato [ai fini della archiviazione, ndr] non toglie nulla però sul severo giudizio che vien fatto di esprimere sulla lealtà dei dirigenti della squadra in discorso. L'iniziativa di rendere più ameno il soggiorno degli arbitri a Torino, in occasione di partite di coppa Uefa, qualunque siano state le reali finalità dell'ingaggio di avvenenti signore addette al dopo cena, rivela una chiara volontà di addolcire la severità degli arbitri, rendendoli obbligati verso la città che li ospitava con tanto riguardo e quindi sicuramente meno liberi nell'esercizio del loro incarico. La lesione degli interessi sportivi, nonché la frustrazione delle regole che animano il gioco del calcio e qualunque altro tipo di competizioni sportive si stagliano in modo anche troppo evidente [...]».
17 - continua
Dagospia 06 Giugno 2006