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    ATTENTI A QUELLO CHE DIGITATE! ANCHE UNA “EMOTICON” PUÒ ESSERE CONSIDERATA DIFFAMAZIONE – UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE HA STABILITO CHE BASTA UNA FACCINA DI TROPPO IN UN POST PUBBLICATO SUI SOCIAL PER OFFENDERE LA REPUTAZIONE DI UNA PERSONA E INCORRERE IN PROBLEMI CON LA LEGGE - IL CASO DI UN IMPRENDITORE LOMBARDO CHE..


     
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    Estratto dell’articolo di Paolo Travisi per “il Messaggero”

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    Chi non ha difetti. Fisici o caratteriali che siano, deriderli può essere un gesto ironico se si è tra amici o in grande confidenza, ma se non si condivide intimità, il buon senso (e evidentemente anche la legge) prevede di non farlo.

     

    I social hanno trasformato il privato in pubblico, tutto può essere esposto nell'agorà digitale ed in questa cornice, prendersi in giro, può facilmente divenire un gesto di body shaming. Deridere una persona per qualsiasi sua peculiarità fisica, dall'essere troppo alto al troppo basso, con troppi capelli o pochi capelli, muscoloso o in sovrappeso, può essere un atto diffamatorio: un reato, commesso anche banalmente con un emoji, una di quelle faccine che si usano sempre più spesso tra messaggini e commenti social.

    GIAPPONE - MUSEO DELLA CACCA - EMOTICON UNKO GIAPPONE - MUSEO DELLA CACCA - EMOTICON UNKO

     

    E infatti una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 2251 del 2023, ha considerato diffamatorio il post condito da una emoji di troppo e scritto da un uomo che sui social «offendeva la reputazione» di un imprenditore di lombardo perché commentando un post dedicato ai problemi di viabilità del Comune di Luino, faceva espresso riferimento ai suoi deficit visivi» corredando la frase con l'emoticon di una risata. E proprio qui, in quella faccina, si evidenzia, secondo i giudici, la diffamazione. […]

     

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    In appello, infatti, i giudici avevano stabilito che si trattasse piuttosto di un'ingiuria, una differenza che può sembrare sottile, ma che ha un peso giuridico decisamente diverso: l'ingiuria ossia l'offesa pronunciata direttamente nei confronti della vittima, e quindi in sua presenza è stata depenalizzata per cui l'offeso può solo rivalersi in sede civile per ottenere il risarcimento economico di eventuali danni.  […]

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