Da lastampa.it
autovelox
Automobilista sanzionato per eccesso di velocità grazie all’occhio elettronico dell’autovelox. A rimettere tutto in discussione è però un dettaglio non secondario: la mancata prova relativa alla taratura e all’omologazione. Su questo fronte, difatti, non può bastare la generica attestazione – apparecchio debitamente omologato e revisionato – messa nero su bianco dagli agenti (Cassazione, ordinanza n. 11776/20, sezione sesta civile, depositata il 18 giugno).
Risale a oltre nove anni fa il controllo che ha beccato l’automobilista a violare i limiti di velocità. Decisivo il dato fornito dall’autovelox. A mettere in discussione la solidità di quel dato è però la mancata prova su omologazione e taratura dell’apparecchiatura. Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell’automobilista, ricorso che è sufficiente per mettere in discussione la decisione con cui in Tribunale, confermando il pronunciamento del Giudice di Pace, era stata sancita la legittimità della contravvenzione.
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In particolare, il legale premette che è fondamentale «la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità» e osserva che, in questo caso, si è riconosciuta «rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata”» apposta dagli agenti «in relazione all’obbligo circa la taratura e l’omologazione dell’autovelox».
Invece, «tale attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura» non è sufficiente, sempre secondo il legale, «ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata», e quindi non può porre in capo all’automobilista «l’onere di fornire la prova del malfunzionamento» dell’apparecchio.
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Le osservazioni proposte dal legale sono ritenute corrette, poiché, spiegano i Giudici della Cassazione, «la dicitura che l’apparecchiatura era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura» che sono state individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/15.
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Proprio alla luce della decisione della Consulta si è stabilito che «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» e si è chiarito che «in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate».
Ciò significa che la posizione dell’automobilista dovrà essere nuovamente esaminata in Tribunale, dove i giudici dovranno appurare se siano state effettuate le necessarie verifiche sull’autovelox, non potendo essere sufficiente, in questa ottica, l’annotazione degli agenti.
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