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    FUORI I NOMI! – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI TOGLIE OGNI ALIBI ALL’INPS SUL CASINO DEL BONUS: “LA PRIVACY NON È D’OSTACOLO ALLA PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AI BENEFICIARI” – “CIÒ VALE A MAGGIOR RAGIONE RISPETTO A COLORO PER I QUALI, A CAUSA DELLA FUNZIONE PUBBLICA SVOLTA, LE ASPETTATIVE DI RISERVATEZZA SI AFFIEVOLISCONO…”


     
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    PASQUALE TRIDICO PASQUALE TRIDICO

    (LaPresse) - "In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).

     

    LA RIVOLTA DELLE PARTITE IVA LA RIVOLTA DELLE PARTITE IVA

    Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014). Il Garante contestualmente comunica che sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall'Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse". È quanto si legge in una nota del Garante per la protezione dei dati personali.

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