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Cristiano dell'Oste e Marco Mobili per ''Il Sole 24 Ore''
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Credito d' imposta sugli affitti commerciali subito spendibile. È uno dei chiarimenti più importanti della circolare 14/E pubblicata ieri dalle Entrate. Un documento atteso da almeno 1,2 milioni di inquilini - e proprietari - di negozi, uffici, studi e altri locali d' impresa. Di fatto, l' Agenzia sblocca l' utilizzo del tax credit con effetto immediato: potranno essere saldate, ad esempio, le prossime scadenze della tassa rifiuti (che grava sull' inquilino), ma anche gli altri tributi arretrati, oltre all' Imu in scadenza il 16 giugno (nei casi in cui il bonus verrà ceduto al locatore o per altri immobili posseduti dal conduttore).
Credito a canone saldato Proprio sulla possibilità di trasferire il tax credit al proprietario dei locali - già prevista dal Dl Rilancio - arriva una precisazione importante: le Entrate confermano che l' inquilino può cedere il bonus "in conto canone", scalandolo cioè dal dovuto, senza dover versare la somma per intero (il dubbio era nato perché l' articolo 28 del decreto parla di canone «versato» e sono stati anche proposti emendamenti per correggere la norma). Ad esempio, su un canone di locazione di 1.000, il conduttore potrà pagare al proprietario 400 in denaro e 600 sotto forma di bonus fiscale.
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Servirà l' ok del locatore, ma la necessità di pagare comunque la differenza in denaro (confermata dall' Agenzia) e la possibilità di usare il bonus per l' acconto Imu dovrebbero conciliare gli interessi delle parti.
La possibilità che l' inquilino maturasse il credito senza pagare il canone era stato uno dei punti controversi del precedente tax credit affitti, quello introdotto dal Dl "cura Italia" (ed erano state le Entrate ad aggiungerlo con la circolare 8/E). Qui è lo stesso Dl Rilancio a dirlo: il credito è utilizzabile solo se viene pagato il canone.
Se non viene usato direttamente, comunque, il bonus può essere ceduto anche ad altri soggetti privati, oltre che alle banche.
A dare impulso alla spendibilità del bonus è soprattutto la risoluzione 32/E, che istituisce il codice tributo per la compensazione del credito d' imposta, il «6920». Perciò, da adesso gli inquilini morosi (o che hanno beneficiato di dilazioni) potranno "sbloccare" il credito rimettendosi in pari con i pagamenti. Ma solo entro quest' anno: se il pagamento slitterà nel 2021, infatti, il credito non maturerà.
Credito al 60 o 30%
Il tax credit è pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione, versato nel 2020 in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture ricettive con attività solo stagionale). Diversamente da quello previsto dal Dl "cura Italia" per il solo mese di marzo, questo bonus non è limitato ai negozi iscritti in categoria catastale C/1, ma a tutti i locali a uso non abitativo in cui si svolgono attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico e professionale. Compresi quelli in categoria abitativa: l' Agenzia conferma che anche un ufficio situato in un appartamento - ad esempio, categoria A/3 - può avere il tax credit.
Il bonus si riduce al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio di coworking, dice l' Agenzia) e affitto d' azienda.
Forfettari e altri beneficiari Per i soggetti esercenti attività economica, l' agevolazione spetta a patto che ci sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
L' Agenzia non prende posizione su coloro che hanno iniziato l' attività da giugno dell' anno scorso. Ma qui, per come è scritta la norma, toccherà al Parlamento intervenire nel corso dell' esame del Dl 34, ora alla Camera. E su questo fronte c' è già un primo via libera di massima del Governo, pronto a correggere il tiro con un parere favorevole a uno dei numerosi emendamenti presentati da opposizioni e maggioranza, per riconoscere il bonus anche in assenza del requisito del fatturato se il contribuente ha avviato l' attività dal 1° gennaio 2019.
Tra i soggetti ammessi al tax credit l' Agenzia include espressamente i contribuenti forfettari e anche gli agricoltori sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d' impresa. Per gli enti del terzo settore il credito d' imposta spetta, e come chiarisce il Fisco, anche se i locali sono utilizzati in parte per attività commerciale.
Sul sostegno al settore turistico e ricettivo le Entrate rinviano al codice Ateco (Sez. 55) e nell' elenco esemplificativo riportato l' Agenzia finisce per giocare d' anticipo anche su alcuni correttivi parlemantari che chiedono l' estensione del bonus ad appartamenti o bungalow per vacanze e campeggi. Restano esclusi, invece, gli agriturismi se il titolare non esercita abitualmente l' attività.
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