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CAMBIA IL FALLIMENTO: NON PIU’ MACCHIA SULL’ONORE DELL’IMPRENDITORE, MA EVENIENZA FISIOLOGICA NEL CICLO DI UN’IMPRESA – VA IN SOFFITTA UNA LEGGE VECCHIA DI 70 ANNI. GENTILONI: "UN CONTRIBUTO A UN' ECONOMIA PIÙ SANA, AIUTERÀ LA CRESCITA"
Francesco Grignetti per La Stampa
Fallimenti, è l' ora della rivoluzione. La riforma del diritto fallimentare, vecchio di 74 anni, da ieri è legge e sono molte le novità a cominciare dal nome: scompare il concetto stesso di «fallimento», sostituito da un asettico «liquidazione giudiziale». Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per una volta si concede un tono enfatico: «Si tratta di riforma di portata epocale. L' impianto che riguarda il fallimento risale al 1942.
Un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali che di beni materiali». Ne parla bene anche il presidente del Consiglio, lo schivo Paolo Gentiloni: «Un contributo per un' economia più sana che aiuterà la crescita». E Pier Carlo Padoan: «L' economia funzionerà meglio e le prospettive per le imprese sane saranno più solide».
Una rivoluzione. Nel tempo si è capito che gli effetti pratici e psicologici del fallimento, la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche, e l' incapacità di far fronte ai propri debiti, erano diventate un deterrente per molti che volessero avviare un' attività o ottenere una seconda opportunità. La principale modifica è dunque culturale: una crisi o l' insolvenza ai tempi d' oggi sono da considerare evenienze fisiologiche nel ciclo d' impresa, «da prevenire ed eventualmente regolare al meglio - dice ancora Orlando - ma non da esorcizzare: è dimostrato che gli imprenditori divenuti insolventi hanno maggiori probabilità di avere successo la seconda volta».
I «concordati preventivi», molto deludenti (in media i creditori non recuperano più del 10%), saranno destinati per lo più a garantire la continuità aziendale con un occhio ai livelli occupazionali. Per tutti gli altri si prevedono «accordi di ristrutturazione», più efficaci, impedendo la cosiddetta «dittatura dei creditori di minoranza», quelli che attualmente avevano potere di veto, bastando l' adesione di titolari di crediti finanziari pari ad almeno il 75% dell' ammontare complessivo.
Si colma infine una lacuna dell' attuale legge fallimentare che ignorava il fenomeno dell' insolvenza dei «gruppi d' imprese». Una realtà economica che forse nel 1942 era avveniristica, oggi è normalità. Si prevede la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l' omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell' intero gruppo, sia per l' ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo. Molto soddisfatti della riforma i commercialisti.
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