OPERAIO ILVA
Con una ordinanza di 15 pagine, il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, Cosimo Magazzino, ha rigettato il ricorso presentato dal Maurizio Gigante contro il licenziamento per giusta causa effettuato dalla società Acciaierie d'Italia a ottobre scorso. Il dipendente era addetto alla torneria cilindri del Treno Nastri 2 dell'area di laminazione del siderurgico.
A detta del Tribunale, appaiono decisivi gli addebiti aziendali relativi alle condotte tenute dal dipendente e consistite nell'avere interferito con l'attività di alcuni dipendenti di un'azienda appaltatrice, la Lacaita, in un'area del Treno nastri 2, e utilizzato un cellulare personale durante l'orario e sui luoghi di lavoro. In questo modo Gigante ha contravvenuto allo specifico divieto vigente in azienda.
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La rilevanza dell'ordinanza di rigetto è data dall'antigiuridicità dell'interferenza effettuata dal dipendente ex Ilva con le attività delle aziende dell'appalto e dall'utilizzo di un telefonino durante l'attività lavorativa. Per il giudice, "non emergono elementi tali da far ritenere che si sia verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, essendo stato egli posto nelle condizioni di conoscere sufficientemente, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro aveva ravvisato infrazioni disciplinari".
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"Le circostanze oggettive contestate", scrive il giudice, sono "state sostanzialmente ammesse" e "oggetto di una sostanziale 'confessione' " da parte dello stesso lavoratore. Il giudice del Lavoro afferma nell'ordinanza, in riferimento al comportamento tenuto da Gigante, che "anche ove effettivamente avesse ritenuto che alcuni dipendenti della società appaltatrice "Lacaita" stessero espletando la propria attività lavorativa utilizzando attrezzatura non idonea, tale da poter produrre emissioni nocive e non controllate nell'ambiente di lavoro, avrebbe dovuto segnalare la circostanza, nei modi dovuti, al proprio preposto ovvero ai responsabili per la sicurezza".
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"Non certo - osserva il giudice - manifestando direttamente rimostranze e rivolgendo addirittura rimproveri nei confronti, peraltro, dei dipendenti di una società appaltatrice, altresì agitando il cellulare (non risultando che il lavoratore in questione rivestisse alcuna particolare qualifica nè possedesse alcuna specifica competenza in materia in ambito aziendale".
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