pipì autostrada
Un 19enne nella notte tra lunedì e martedì si trovava in vicolo de' Facchini, nel centro di Bologna, quando è stato scoperto dai carabinieri in servizio antidegrado mentre stava facendo la pipì in strada. Gli toccherà pagare una multa da 3.333 euro per atti contrari alla pubblica decenza: nelle zone della movida bolognese, lo studente universitario al primo anno fuori sede - italiano nato in Messico - è entrato di diritto nell' albo dei supermultati per aver fatto i propri bisogni all' aria aperta.
Vicolo de' Facchini è una strada nota alle forze dell' ordine, finita al centro delle cronache per lo spaccio e la presenza abituale di tossicodipendenti, tanto da fare ipotizzare da parte del Comune l' installazione di un cancello per limitare l' accesso alla via. Questa volte, però, a incappare nel controllo straordinario anti degrado è stato uno studente più innocuo del solito.
pipì strada
«Portiamo avanti un' attività contro il degrado in tutte le zone problematiche», ha spiegato Claudio Corda, comandante della stazione carabinieri Bologna, «Ci occupiamo di piazza Verdi, dell' area limitrofa, così come del Pratello e via Belvedere. Questo è uno degli episodi capitato negli ultimi due giorni. Quando è stato multato il ragazzo non ha preso atto di quanto successo e ha capito, non ha avuto atteggiamenti violenti nei nostri confronti».
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CASSAZIONE
L'urgenza di espletare un bisogno non ha deroghe, neanche quando siamo alla guida di un'auto. E l'attenzione necessaria quando si è al volante deve essere massima. In sostanza è ciò che ribadisce la suprema corte con la sentenza penale n. 13124-2019. La Cassazione chiarisce il concetto di malessere che, ai sensi dell'art 176 comma 5 del Codice della Strada, giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e delle autostrade. Per gli Ermellini, secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, ma tale da impedire di proseguire la guida con la stessa attenzione.
La Corte d'appello di Roma conferma la sentenza di assoluzione del Giudice per l'udienza preliminare "perché il fatto non costituisce reato". All'imputato era stato ascritto il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con contestuale violazione dell'art. 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. Questi i fatti: l'imputato, di professione tassista, mentre percorreva l'autostrada in orario mattutino, a un certo punto era costretto a fermarsi in corsia d'emergenza per un impellente bisogno fisiologico. Espletata tale funzione, proprio mentre stava risalendo sulla sua vettura, l'imputato veniva tamponato violentemente dal motociclo condotto dalla vittima, che decedeva.
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La Corte aveva rigettato l'appello delle parti civili (fratello e figlio della vittima) perché aveva rilevato che, non solo l'imputato per età e problemi prostatici, a causa del "malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla corsia d'emergenza; ma anche perché il veicolo era stato parcheggiato correttamente, ben accostato a destra. Avverso la sentenza della Corte d'Appello le parti civili propongono ricorso per Cassazione. Con il secondo motivo, in particolare, i ricorrenti contestavano la qualifica del "bisogno urinario come "malessere", non essendo tale l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso".
La Cassazione però non accoglie alcun motivo di ricorso, perché infondati. Per quanto riguarda in particolare la contestazione sollevata con il secondo motivo, gli Ermellini precisano che: "A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come"malessere", ai fini di quanto stabilito dall'art. 176 C.d.S., comma 5, è sufficiente richiamare l'indirizzo, qui condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri, n. m.): la Corte regolatrice ha affermato che dev'essere "inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d).
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Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada".
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