DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Michela Allegri per “il Messaggero”
Comporre il numero, attendere la risposta dall' altro capo della cornetta e, poi, riagganciare. Quello che può sembrare un semplice scherzo telefonico, in realtà è un reato a tutti gli effetti. L'ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando l' assoluzione di un quarantenne che, per dispetto, aveva vessato i vicini di casa con decine di telefonate mute. Non sono bastate le rimostranze dell' imputato, che ha raccontato di avere agito mosso dall'esasperazione.
A suo dire, i condomini lo tormentavano con rumori molesti, dai tacchi a spillo che picchiettavano sul pavimento di casa, alle porte sbattute, fino alle tapparelle alzate e abbassate in piena notte. Per vendicarsi, quindi, lui aveva fatto squillare il loro telefono di casa decine di volte, ad ogni ora. Per i giudici, però, «l' esimente della provocazione» riconosciuta dal Tribunale, in questo caso non è applicabile.
L'imputato nel 2016 era stato assolto proprio sulla base di questo principio: per i magistrati, non doveva essere condannato, visto che aveva agito in reazione «allo stato d' ira determinato da un fatto ingiusto altrui». La Cassazione ha invece ribaltato il verdetto, annullando la sentenza e rimandando il caso di fronte al Tribunale civile, competente visto che la procura non ha presentato impugnazione.
LA DENUNCIA
I fatti risalgono all' ottobre del 2011 e avvengono a Parma. La lite condominiale e i dispetti vanno avanti per mesi. Tre anni dopo, la bagarre tra dirimpettai si trasferisce nelle aule del Tribunale. L' assoluzione risale al 29 gennaio del 2016. I vicini molestati decidono di fare ricorso.
«Nel caso di specie, il comportamento dell' imputato sarebbe qualificabile come molestia, d' altronde non sarebbe emerso alcun comportamento illecito posto in essere dai vicini, nemmeno la violazione del regolamento condominiale», ha stabilito ora la Cassazione.
Per l' imputato, invece, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione «il giudice avrebbe evidenziato che la condotta non fosse da attribuire biasimevoli motivi, cioè una condotta che comportasse una disapprovazione per la futilità del motivo che l' ha originata».
Una ricostruzione smentita invece dagli ermellini, che sottolineano che «l' esimente della provocazione» è applicabile solo in caso di diffamazione, e non per il reato di molestie, che punisce «un fatto recante disturbo alla quiete di un privato» e alla «tranquillità pubblica, per l'incidenza che il suo turbamento ha sull' ordine pubblico, data l' astratta possibilità di reazione delle persone offese».
Inoltre, per ottenere l'esimente, è necessario che la reazione alla provocazione sia immediata, «per non confondere la provocazione con la vendetta». In questo caso, invece, le molestie sono state decisamente reiterate nel tempo.
«Di fronte a un comportamento reiterato o prolungato nel tempo, che si concretizza in semplici rumori molesti, si è oltre l' ambito ristretto in cui il legislatore ha dato eccezionale rilevanza esimente a uno stato emotivo momentaneo che, per la sua improvvisa intensità, comprime la capacità di ponderazione e controllo delle proprie scelte di condotta». Ora, il caso finirà di fronte al giudice civile che dovrà stabilire se i vicini molestati abbiano diritto a un risarcimento danni.
I PRECEDENTI
Non è la prima volta che la Cassazione si esprime sulle telefonate anonime. Nel 2016 i giudici avevano disposto lo stop alle chiamate «mute» provenienti da piattaforme automatiche dei call center delle aziende, e anche al telemarketing sui cellulari dei consumatori. In un' altra sentenza, i supremi giudici hanno stabilito che comporre un numero di telefono e riagganciare appena ricevuta una risposta possa configurare il reato di stalking, se si tratta di un comportamento ripetuto con una certa frequenza e con una «condotta di logoramento psichico ed intimazione atta a suscitare turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa».
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