“CHIARA, TI RICORDI QUANDO HAI AMMESSO A FEDEZ CHE TI SEI SCOPATA ACHILLE LAURO?” - IL “PUPARO” DEL…
Anche nell'attuale momento storico, e al di là dei casi di "prostituzione forzata", la scelta di "vendere sesso" è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile. È, questo, il senso della motivazione con cui la Corte costituzionale ha salvato le norme della legge Merlin sul favoreggiamento della prostituzione.
PALAZZO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
A sollevare il caso era stata la Corte d'appello di Bari che sta giudicando Giampaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia, nel processo di secondo grado sul caso delle escort presentate tra il 2008 e il 2009 all'allora premier Silvio Berlusconi. Con la sentenza n. 141 depositata oggi (relatore Franco Modugno) la Corte spiega che queste incriminazioni mirano a tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili e la dignità umana.
Una tutela che si fa carico dei pericoli insiti nella prostituzione, anche quando la scelta di prostituirsi appare inizialmente libera: pericoli connessi, in particolare, all'ingresso in un circuito dal quale sarà difficile uscire volontariamente e ai rischi per l'integrità fisica e la salute cui ci si espone nel momento in cui ci si trova a contatto con il cliente. È dunque il legislatore, quale interprete del comune sentire in un determinato momento storico, che ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un'attività che degrada e svilisce la persona.
La Corte d'appello di Bari aveva sostenuto che l'attuale realtà sociale è diversa da quella dell'epoca in cui le norme incriminatrici furono introdotte: oggi vi sarebbe infatti una prostituzione per scelta libera, volontaria, qual è quella delle "escort" , espressione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall'articolo 2 della Costituzione, che verrebbe lesa dalla punibilità di terzi che si limitino a mettere in contatto la "escort" con i clienti (reclutamento) o ad agevolare la sua attività (favoreggiamento).
Al contrario, la Corte costituzionale ha osservato che l'articolo 2 della Costituzione, nel riconoscere e garantire i «diritti inviolabili dell'uomo», si pone in stretta connessione con il successivo articolo 3, secondo comma, che, al fine di rendere effettivi questi diritti, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al «pieno sviluppo della persona umana».
prostitute proposta legge veneto
I diritti di libertà - tra i quali indubbiamente rientra anche la libertà sessuale - sono, dunque, riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona, e di una persona inserita in relazioni sociali. La prostituzione, però, non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma solo una particolare forma di attività economica. In questo caso, infatti, la sessualità non è che una "prestazione di servizio" per conseguire un profitto.
Né vale obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L'argomento prova troppo: in questo modo, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, se collegata a una libertà costituzionalmente garantita, diventerebbe un diritto inviolabile, nella misura in cui richiede l'esercizio di libertà costituzionalmente garantite.
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Né, secondo la Corte costituzionale, viene violata la libertà di iniziativa economica privata per il fatto di impedire la collaborazione di terzi all'esercizio della prostituzione in modo organizzato o imprenditoriale. Tale libertà è infatti protetta dall'articolo 41 della Costituzione solo in quanto non comprometta valori preminenti, quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
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Le disposizioni incriminatrici contenute nella legge Merlin si connettono a questi valori. Il fatto che il legislatore individui nella persona che si prostituisce il soggetto debole del rapporto spiega, inoltre, la scelta di non punirla, a differenza di quanto avviene per i terzi che si intromettono nella sua attività.
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