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La coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati è illegale nonostante il livello di Thc presente sia inferiore allo 0,6% indicato nei limiti di legge. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione nelle motivazioni di una sentenza emessa il 30 maggio scorso in cui stabiliva che la legge consente la vendita esclusivamente dei prodotti elencanti dalla legge 242 del 2016, come alimenti, fibre e carburanti. Così, la Suprema corte fissa i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante.
“La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc”, precisa la Cassazione, rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola “eccezione” riguardante la “canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali“. I giudici richiamano la disciplina europea, dalla quale quest’ultima legge deriva e, precisa, riguarda il solo ambito “agroindustriale”.
Pertanto la coltivazione “connessa e funzionale alla produzione di sostanza stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere”. Del resto, la legge del 2016 fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale “esclusivamente” alla produzione di fibre e alla realizzazione di usi industriali “diversi” da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti.
È, dunque, “tassativo” l’elenco dei prodotti che è possibile ottenere, che va dagli alimenti ai materiali per la bioedilizia, ma non include foglie, olio o resina ad ricreativo. Una precisazione resa necessaria da una precedente interpretazione “allargata” della stessa Cassazione, che ha poi richiesto l’intervento delle Sezioni Unite. Non è possibile invocare la scriminante, prevista sempre dalla legge del 2016, del livello di principio attivo “Thc” sotto lo 0,6%, che vale “esclusivamente per il coltivatore”, per salvaguardare quei casi in cui la maturazione del prodotto faccia innalzare i livelli di Thc. Tanto più che la tabella allegata al testo unico sugli stupefacenti “richiama i derivati della cannabis, senza fare alcun riferimento alle concentrazione di Thc presente nel prodotto”.
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