RIUSCIRÀ SALVINI A RITROVARE LA FORTUNA POLITICA MISTERIOSAMENTE SCOMPARSA? PER NON PERDERE LA…
Elisabetta Reguitti per www.articolo21.org
Il requisito dei “trattamenti di sostegno vitale” “non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza “da una macchina”.
E’ quanto scrive la Corte di Assise di Massa, nelle motivazioni della sentenza che ha portato, lo scorso 27 luglio, all’assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby dal reato di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini.
Con un elemento determinante in più emerso dalla consulenza tecnica del dott. Mario Riccio specialista in anestesia e rianimazione tra i reparti dell’ospedale di Cremona e la sede di Casalmaggiore. E’ lo stesso Riccio – per Articolo21 – a spiegare come la sentenza Trentini abbia chiarito che per “forme di sostegno vitale – cioè l’espressione usata della Corte Costituzionale nel giudicare il caso DJFabo – non si deve intendere solamente le terapie più complesse o raffinate”.
Tanto per chiarire: “ L’equivoco dipende dal fatto che l’opinione pubblica in questi anni ha sempre fatto riferimento ai casi storici quali Welby ( ventilazione meccanica ), Englaro ( nutrizione artificiale ), DJFabo ( entrambe ). Oppure – aggiunge Riccio – possiamo fare riferimento ai Testimoni di Geova e al rifiuto delle trasfusioni di sangue che può portare a morte. Siamo cioè portati a pensare che le uniche terapie salvavita siano quelle la cui interruzione portano a morte o in pochi minuti come nel caso di ventilazione o giorni senza nutrizione artificiale e sangue.
La sentenza Trentini – conclude lo specialista – fa comprendere invece che la sospensione di molte terapie, pur non causando una morte immediata, può ugualmente determinare il lento e progressivo, talora anche doloroso, decadimento del soggetto fino alla morte”.
Nelle motivazioni quindi è specificato come requisito “sia da intendersi qualsiasi tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l’assistenza di personale medico o paramedico o con l’ausilio di macchinari medici. Compresi nutrizione e idratazione artificiali”.
Piena assoluzione perché “sussistono tutti i requisiti della scriminante configurata dalla sentenza 242 del 2019, incluso quello della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale”, il commento di Filomena Gallo legale segretario dell’Associazione Luca Coscioni, avvocato e coordinatrice nel collegio difensivo di Welby e Cappato. “La decisione – rincara inoltre la legale – aggiunge l’elemento prioritario che il trattamento di sostegno vitale è e “deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida”.
Questa – ricorda – era infatti la situazione di Trentini, “sottoposto a una serie di trattamenti sanitari la cui interruzione avrebbe certamente portato al decesso, ma non nell’immediato”.
Di seguito alcuni dei principali passaggi della sentenza appena depositata:
– una decisione che è pienamente conforme alla sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, che ha creato una nuova causa di giustificazione in presenza della quale l’agevolazione del suicidio non è punibile (cfr. sent. pag. 24).
– “la dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale” non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza da una macchina” “(…): il trattamento di sostegno vitale infatti, da intendersi, come emerge dalla sentenza n. 242 del 2019, in base alla legge n. 219 del 2017, si realizza con tutti quei “trattamenti in assenza dei quali si innesca quel processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte”.
– trattamento di sostegno vitale “deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida (…)
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