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LA FORTUNA E' CIECA, MA LA SFIGA CI VEDE BENISSIMO - COMPRA 225 “GRATTA E VINCI”, NON VINCE MANCO UN EURO - VERRA’ RISARCITO: I BIGLIETTI NON METTEVANO IN GUARDA SUI RISCHI DI DIPENDENZA DAL GIOCO - LO HA DECISO UN GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

 

di Claudio Del Frate per “Corriere della Sera”

 

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Giocatori compulsivi di Gratta e Vinci, scommettitori delusi di lotterie istantanee, amanti dell’azzardo a cui la Dea Bendata ha voltato le spalle, ecco la sentenza che può riparare i torti subiti.

 

Il giudice di pace di Vallo della Lucania (Salerno) ha ordinato alla società Lotteria Italia di risarcire un acquirente assiduo di tagliandi che in un anno non aveva totalizzato nemmeno un euro di vincita. Il motivo? I biglietti della Lotteria non riportavano la probabilità di vincita e non mettevano in guarda sui rischi da dipendenza indotto dal gioco.

 

Oscar della jella

 

La sentenza, riportata dall’edizione salernitana del Mattino è la prima di questo genere in Italia e, certo, si tratta del pronunciamento di un giudice di pace, in primo grado; dunque è un precedente al momento fragile per poter fare scuola e costituire un verdetto «apripista» per migliaia di altri aficionados di botteghini e tabaccherie.

 

GRATTA E VINCIGRATTA E VINCI

La base del verdetto è il caso di un acquirente che, pur avendo tentato la sorte per ben 225 volte con il Gratta e Vinci, non è stato mai baciato dalla sorte: zero euro incassati. Un episodio da Oscar della jella. In questi casi o rinunci all’azzardo o al contrario ti accanisci e cadi nella spirale della ludopatia. Esiste come sempre una terza strada ed è quella scelta dal giocatore, che si è rivolto a un avvocato sentendosi vittima di un torto.

 

La norma anti ludopatia

 

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L’appiglio di legge individuato dall’avvocato Paolo Siniscalco e fatto proprio dal giudice di Vallo sta in un articolo del decreto Balduzzi con il quale il ministero della Salute alcuni anni fa aveva cercato di porre argine ai danni provocati dal dilagante fenomeno del gioco compulsivo.

 

L’articolo 7 del decreto stabilisce che «debbano figurare sui tagliandi formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro con le relative probabilità di vincita».

 

Ma questa dicitura a tutela del consumatore è assente sui «grattini» e da questo il giudice ha fatto discendere la nullità del contratto di vendita degli stessi tra Lotteria Italia e l’acquirente. Da qui l’ordine, che la sentenza stabilisce «immediatamente esecutivo» di rimborsare lo scommettitore. A conti fatti, una rischiosa scommessa per ora vinta.