DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Non si salva dalla condanna per diffamazione il giornalista che riprenda una notizia da un blog, senza verificarla con l'incrocio di altre fonti come i quotidiani, e facendo affidamento sul fatto che non sia mai stata smentita e che il suo contenuto sia già rimbalzato su altri siti web.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE. È questo, in sintesi, che ha affermato la Cassazione, confermando la condanna nei confronti di un cronista autore di un libro sui movimenti di estrema destra italiani che aveva scritto che un neofascista milanese era stato accusato di tentato omicidio per aver sparato alcuni colpi di pistola, per futili motivi, contro il suo datore di lavoro.
FATTO MAI AVVENUTO. Il fatto non era mai avvenuto e il cronista, dopo essere stato denunciato dall'interessato, che si riteneva danneggiato dalla pubblicazione di un'informazione non veritiera nell'imminenza della sua candidatura politica nel 2011 con Alleanza nazionale, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Trento nel 2014. L'entità della pena non è nota, così come l'ammontare del risarcimento danni, ma si sa che la Corte d'Appello di Trento, nel 2015, l'aveva ridotta concedendo le attenuanti generiche.
IL NODO DELL'OMESSA VERIFICA. Contestando la condanna, la difesa aveva fatto presente che l'imputato, iscritto all'Ordine dei giornalisti da 30 anni, «non risulta essere mai stato condannato per diffamazione, mentre la notizia pubblicata era già apparsa su almeno una decina di siti internet, senza mai essere smentita». Il cronista, dunque, non avrebbe potuto essere accusato di omessa verifica.
LA TESI DEL QUERELANTE. Il legale del querelante, invece, ha sostenuto che «aver ritenuto vere le notizie già pubblicate, per il solo fatto che non risultassero essere state smentite, costituisce un'assurdità sul piano logico e si risolve nella concreta ammissione», da parte dell'imputato, «di non aver compiuto verifiche di sorta».
UNA SOLA FONTE CONSULTATA. La Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione. Osservando che l'autore del libro aveva detto che, mentre di solito verifica le notizie attraverso una pluralità di fonti, nel caso specifico «"aveva fatto gioco" la circostanza della pregressa pubblicazione della notizia» su un blog e la sua successiva ripresa «su altri siti internet», sino ad ammettere che «quella era stata l'unica fonte effettiva e che altre non ce n'erano».
COSA AVREBBE DOVUTO FARE IL CRONISTA. Insomma, come recita la sentenza, l'imputato si è accontentato «di quel che "aveva fatto gioco" e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia». Per evitare l'errore, sarebbe stato sufficiente «svolgere accertamenti di estrema facilità su un episodio di cui, ove si fosse verificato realmente, sarebbero rimasti giocoforza plurimi riscontri sulle pagine di cronaca dei quotidiani, anche con riguardo alle scansioni successive delle indagini e del processo che avrebbe dovuto derivarne».
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