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LE PEGGIORI NEMICHE DELLE DONNE SONO LE DONNE – A LIVORNO UNA GIUDICE HA ASSOLTO UN MARESCIALLO DEI CARABINIERI DALL’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE PERCHÉ “NEL SESSO ORALE NON C’È COSTRIZIONE“ – L’UOMO RICATTAVA LE SUE VITTIME SFRUTTANDO IL SUO RUOLO E CHIUDENDO UN OCCHIO SU EVENTUALI IRREGOLARITÀ NEI LORO ESERCIZI COMMERCIALI – LA TITOLARE DI UN CENTRO MASSAGGI: “MI HA AVVICINATO CON FORZA LA TESTA ALLE SUE PARTI INTIME”. MA PER IL MAGISTRATO IL GESTO IN SÉ NON…

Federico Pezzotti per "www.iltirreno.gelocal.it"

SESSO ORALE

 

C’è una sentenza, depositata nelle scorse settimane alla cancelleria del tribunale di Livorno, che nel caso venisse confermata riporterebbe indietro nel tempo – dopo anni di battaglie – tutele e diritti delle vittime di violenza sessuale.

 

In particolare i giudici, l’estensore è una donna, in due passaggi delle motivazioni, rischiano di cancellare le garanzie di chi subisce una costrizione psicologica, una pressione, o anche un ricatto, in cambio di sesso. Elemento che sempre più spesso, viene considerato determinante negli episodi di abusi e soprusi.

 

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Il caso, è quello del processo nei confronti del maresciallo dei carabinieri Federico Dati, ex comandante del nucleo dell’ispettorato del lavoro di Livorno, assolto a metà aprile da tutti i reati che la procura gli contestava: concussione, tentata concussione, falso e soprattutto violenza sessuale. Più semplicemente – secondo l’accusa – tra il 2014 e il 2016 – avrebbe messo in atto «ricatti sessuali» sfruttando il proprio ruolo: in cambio di prestazioni, avrebbe promesso o comunque fatto intendere alle titolari di alcuni esercizi commerciali della provincia di Livorno, di non contestare le irregolarità che invece erano emerse nei controlli.

 

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Il cuore della sentenza riguarda il secondo capo d’imputazione, nel quale il militare doveva rispondere di concussione per costrizione, reato poi riformulato nella sua configurazione meno grave, l’induzione. E violenza sessuale. Al centro della contestazione il rapporto tra il maresciallo e la dipendente, poi diventata titolare, di un centro massaggi di Castiglioncello. I due, in più occasioni, avrebbero avuto rapporti sessuali, sia orali che completi. La donna, sentita in sede di incidente probatorio il 17 marzo 2017, aveva raccontato al giudice – con tutte le difficoltà per il fatto di essere straniera – di essersi sentita costretta ad accondiscendere alle richieste perché davanti aveva «un pezzo grosso». E lui le diceva che «erano amici e non doveva pagare nulla».

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La premessa della giudice Tiziana Pasquali nelle motivazioni è che l’attendibilità della parte offesa sia «di per sé debole». Poiché – si legge – «ben potrebbe l’esaminata aver rivenduto la propria relazione con l’imputato con spirito vendicativo, essendo in corso di verifica l’accusa (si parla di un altro fascicolo quando la donna è stata ascoltata ndr) nei suoi confronti di sfruttamento della prostituzione. E potendo ritenere collegabili le indagini a una iniziativa del Dati». Aggiungendo – si legge ancora – «che la donna non descrive affatto comportamenti violenti da parte dell’imputato».

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E qui arriva il passaggio chiave: «Solo in un caso ricorda che il Dati, per convincerla a una prestazione orale, le avrebbe avvicinato con forza la testa alle proprie parti intime, ma, ribadito che anzitutto non è in alcun modo specificato in quali concreti termini sia stata compiuta questa violenza, è ben chiaro che il gesto in sé non può comportare una coazione della continuazione del rapporto, che necessita, per le stesse modalità del tipo di rapporto sessuale, di una piena partecipazione attiva della donna». Superfluo essere più chiari.

 

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Se non bastasse questo c’è un’aggiunta che la giudice fa riguardo, invece, i rapporti sessuali completi. «La donna – scrive – racconta che in un caso sarebbero avvenuti dopo che le sarebbero stati tolti i vestiti con violenza, e anche rispetto a questo racconto – è la deduzione – da un lato neppure descrive in quali termini si sarebbe espressa la modalità violenta di togliere i vestiti. Dall’altro è anche qui da evidenziare che togliere i vestiti non comporta necessariamente passare al rapporto sessuale».

 

L’avvocata Roberta Rossi, che nel processo rappresentava la donna, sta finendo di scrivere l’appello per impugnare la sentenza. Passo che ha già fatto anche la procura che per l’imputato aveva chiesto la condanna. «Questi due passaggi della motivazione – spiega l’avvocata – sono effettivamente pericolosissimi perché si rischia di riportare la giurisprudenza sulle violenze sessuali alla preistoria. Al ratto, dove per dimostrare la violenza è necessario il rapimento e un rapporto completo con la forza, tralasciando completamente l’aspetto psicologico».

 

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Il rischio – prosegue «è quello, attraverso un certo linguaggio, di una vittimizzazione secondaria ai danni della parte offesa, non dando rilievo alla denuncia, e soprattutto stigmatizzandone il comportamento. In questo caso – conclude – non voglio pensare che ci sia un pregiudizio perché la mia cliente gestiva un centro messaggi. Perché, come sancisce la giurisprudenza, la libertà di scelta da parte della donna resta sempre, che sia implicita o esplicita. E non ci sono vittime più meritevoli di altre».

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