DAGOREPORT – AVVISATE IL GOVERNO MELONI: I GRANDI FONDI INTERNAZIONALI SONO SULLA SOGLIA PER USCIRE…
Estratto dell'articolo Valentina Errante per “il Messaggero”
Anche i fumetti e i disegni che raffigurano ragazzine minori in atteggiamenti sessuali o nude sono materiale pedopornografico. Così la Cassazione "vieta" alcuni manga hentai, termine che in giapponese vuol dire "pervertito", che contengono scene di sesso esplicito, spesso con giovanissime protagoniste. […]
La sentenza, che si rifà a un'interpretazione già espressa dalla Corte nel 2017, pone in secondo piano il fatto che le persone ritratte siano reali o personaggi di fantasia e si fonda sulla rilevanza penale della rappresentazione di situazioni in cui i minori siano ridotti al rango di oggetti sessuali. E così la Corte ha confermato la condanna per un militare che, a Trieste, nel 2021, era stato ritenuto responsabile per la detenzione di materiale pedopornografico anche in relazione alle fotografie di alcune tavole di fumetti trovate in una chiavetta Usb, che conteneva tra l'altro altre immagini di minori.
I MOTIVI
[…] La difesa sosteneva che la decisione della Corte territoriale andasse annullata, perché, in quanto ai fumetti e ai "manga", i giudici avevano applicato una nozione di pornografia virtuale che superava di gran lunga quella contenuta dall'articolo 600 quater del codice penale, che riguarda appunto alla detenzione di materiale pedopornografico e riguarda anche immagini "virtuali".
[…] Ma il ricorso è stato rigettato dalla Corte che sottolinea: «Le due fotografie per cui è stata pronunciata condanna raffigurano - senza ombra di dubbio - (come peraltro molte altre) giovani ragazze, poco più che bambine; la statura, il volto, i caratteri sessuali appena accennati (lo sviluppo mammario e pilifero) sono elementi rivelatori del fatto che trattasi di soggetti di età ampiamente inferiore ai diciotto anni».
I CARTONI
E i giudici ribadiscono come debba condividersi il richiamo della Corte d'Appello alle sentenze che hanno conferito «rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore in una situazione di fisicità pornografica, ma anche a disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore: elaborazione che consente di ritenere immune da censure la conferma della decisione di condanna sia per i fumetti, sia per le illustrazioni del racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali».
Per la Cassazione non c'è alcuna differenza tra immagini reali e tavole disegnate: entrambe sono da considerarsi materiali pedopornografici e quindi il loro possesso costituisce un reato. Basta che fumetti o un cartoni animati abbiano una qualità rappresentativa «tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi vere, ovvero verosimili, situazioni non reali, ossia frutto di immaginazione di attività sessuali coinvolgenti bambini e bambine».[…]
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