DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “Il Messaggero”
Bastano elementi «obiettivi e sintomatici» per dimostrare la guida in stato di ebbrezza. Ossia non è necessario l'alcoltest. Anche se l'auto ha semplicemente battuto contro il marciapiede senza causare sinistri, è sufficiente che gli agenti osservino, e riportino su un verbale, che il conducente non si regga in piedi e sembri ubriaco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione secondo la quale, il giudice di merito, per la condanna, può basarsi anche sulle valutazioni della polizia stradale.
L'odore di alcol, l'incapacità di rispondere alle domande e la scarsa destrezza nel controllare il veicolo, anche se solo riferite, sono una motivazione valida. Poco importa se le considerazioni possano sembrare soggettive. E se nella sentenza si stabilisce che il tasso di presenza di alcol nel sangue è superiore a 1.5.
Una decisione, quella della Corte, che adesso potrebbe aprire la strada a una serie di condanne, senza accertamenti clinici e obiettivi, basate sulle sole testimonianze degli agenti. E non perché l'uomo si era rifiutato di sottoporsi al test, situazione dalla quale, secondo il Codice si dà per assodato lo stato di ebbrezza, ma perché gli agenti non lo avevano avvisato che avrebbe potuto avvalersi dell'assistenza di un legale. Un passaggio che, dal punto di vista procedurale, rende nullo l'esame. E lo stato di ebbrezza (in teoria non verificato).
[…] Era stata la Corte d'Appello di Brescia, nel luglio scorso, a riformare parzialmente la sentenza di primo grado, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale dell'imputato, ma confermando la condanna a sei mesi di arresto, l'ammenda di 1.500 euro e, soprattutto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, tanto da provocare un incidente stradale.
L'imputato aveva impugnato la decisione, sostenendo che il Tribunale (e poi la Corte d'Appello) pur ritenendo inutilizzabili gli accertamenti, richiesti dalla polizia giudiziaria ed eseguiti dai sanitari per verificare lo stato di ebbrezza, avesse dato per certe che le condizioni del conducente fossero alterate, sostenendo che il tasso alcolemico dell'uomo superasse la soglia di 1.50 in base alle sole dichiarazioni degli agenti. Sebbene, si sottolineava nel ricorso, «in assenza di dati tecnici obiettivi, non sarebbe possibile stabilire in termini certi il livello di alcol effettivamente presente nel suo sangue al momento dei fatti, non potendosi evincere elementi sintomatici tali da ritenere superata la suddetta soglia dai soli elementi riferiti dai testi circa la presenza di uno stato confusionale, di avvenuti urti della sua autovettura con il cordolo del marciapiede e della mancata risposta alle sollecitazioni degli agenti». Ma questi argomenti, per la Cassazione non sono stati sufficienti. E adesso, in base a questa decisione, le condanne saranno più frequenti.
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