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(ANSA) - "Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, viene meno la incompatibilità a ricoprire la carica di componente della giunta municipale e quella di vicesindaco".
E' quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza, la numero 107 e depositata oggi, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) "nella parte in cui prevede l'incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale - spiega una nota - a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato".
La Consulta spiega che la questione era stata sollevata "in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dalla prima sezione civile della Cassazione che aveva ravvisato la violazione, ad opera della citata norma, del diritto all'elettorato passivo e la irragionevolezza intrinseca di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l'effetto di consentire l'accesso ad un ufficio pubblico politico all'ex coniuge di un amministratore locale, ma non all'ex affine".
In particolare il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la incompatibilità a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell'ex coniuge della sorella del sindaco.
"Risulta manifestamente irragionevole - secondo la Corte costituzionale - che, mentre l'ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l'affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, così sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento".
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