DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
Quando aveva capito cosa le stesse facendo in casa l'uomo che le aveva offerto un passaggio di notte, si era chiusa - lei che a 27 anni era affetta da una malattia neuropsichiatrica - in un «silenzio reattivo», fatto solo di «mutismo» e «immobilità» di fronte all'aggressione sessuale.
E siccome lei stessa nell'interrogatorio aveva poi lealmente rievocato la propria reazione quella notte del maggio 2019, senza cedere alla facile tentazione di inventare che a letto si fosse fisicamente opposta all'uomo, la Procura di Milano aveva in prima battuta chiesto l'archiviazione dell'indagato «per insussistenza di alcuna condotta di minaccia e violenza nel compimento degli atti sessuali», in quanto «non risulta che la ragazza urlò o si dimenò», e «non ha riferito alcuna forma di coartazione fisica né di manifesto dissenso a gesti o a voce».
Ma ora l'ufficio gip del Tribunale di Milano respinge la richiesta di archiviazione e ordina l'«imputazione coatta» dell'uomo, nel presupposto che dirimente per il reato sia «l'esistenza non di un manifesto dissenso della parte offesa, ma di un consenso espresso, oppure (se tacito) l'inequivocità di questo consenso» ai rapporti sessuali.
Ma intanto la ragazza, che nel frattempo aveva intrapreso un percorso di transizione di genere, non vedrà questo processo all'uomo che aveva denunciato di violenza sessuale e fatto identificare: otto mesi fa si è tolta la vita, quando le indagini, sfociate in una prima richiesta di archiviazione respinta dal gip, ancora nemmeno avevano identificato l'aggressore, individuato soltanto dopo il primo stop del gip e comunque sempre grazie ai medesimi dettagli già forniti nel 2019 dalla ragazza uccisasi nel 2022.
Suicidio che un'altra indagine di un altro pm ha escluso essere stato istigato da chicchessia, e la cui matrice resta dunque (come tutti i suicidi) nelle insondabili dinamiche della ragazza. La notte nella quale era stata nei bar sui Navigli con una amica alla quale era all'epoca legata, la giovane omosessuale non aveva più trovato un mezzo pubblico che la riportasse a casa nell'hinterland milanese, finendo per accettare il passaggio in auto offertole da un ragazzo napoletano alla guida di un furgoncino del cibo da strada, «che mi disse "ti accompagno a casa, una ragazza come te non può stare per strada".
Mi fidai della promessa, sembrava un bravo ragazzo». E invece no. L'uomo parcheggiò sotto il proprio appartamento, per un braccio la trascinò a casa, ed è qui che «smisi di parlare, mi chiusi a riccio e gli diedi la schiena», scappando solo quando lui si addormentò.
Il pm ha motivato la seconda richiesta di archiviazione con la possibilità che il 32enne avesse «"frainteso" il silenzio della ragazza per l'ora tarda e la stanchezza». Ma la gip - che richiama note sentenze di Cassazione come quella del 2016 - ribatte che «non esiste alcun indice normativo che possa porre a carico del soggetto passivo un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di terzi nella sfera di intimità sessuale»; e che invece «si deve presumere tale dissenso laddove non esistano indici chiari e univoci volti a dimostrare l'esistenza di un (sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco) consenso».
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