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Vittorio Nuti per il Sole 24 Ore
VITTORIO GRILLI LISA LOWENSTEIN
Aggiornati i criteri per l'assegno divorzile, il contributo economico dovuto in alcuni casi all'ex coniuge dopo lo scioglimento definitivo o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla Cassazione arrivano infatti nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, incubo di molti celebri ex coniugi, trattandosi spesso di somme a molti zeri.
Alessia Ferruccio e Vittorio Grilli
Superando il «precedente consolidato orientamento» che «collegava la misura dell'assegno al parametro del “tenore di vita matrimoniale”» - informa una nota del Palazzaccio - con la sentenza 11504/2017, depositata oggi, i giudici della prima sezione civile hanno indicato come nuovo criterio di spettanza dell'assegno «l'”indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge che lo richiede». Evoluzione, sottolinea la nota, i n linea con la «natura “assistenziale”» dell’assegno stesso.
La casa di Vittorio Grilli ai Parioli
Nella sentenza - che conferma il rigetto, deciso dalla Corte d'appello di Milano nel 2014, della richiesta di assegno divorzile avanzata da Lisa Caryl Lowenstein nei confronti dell'ex marito Vittorio Grilli, già ministro dell'Economia nel Governo Monti - i giudici fissano alcuni principi di diritto per la determinazione dell'assegno divorzile.
Vittorio Umberto Grilli e Alessandra Ferruccio
Il primo indica la necessità di verificare - nella fase dell’accertamento («informata al principio dell'”autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”») se sia dovuto o meno l'assegno di divorzio chiesto dall'ex coniuge - se la domanda di quest'ultimo «soddisfa le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso”».
Le condizioni di legge indicate dalla Cassazione devono essere desunti da quelli che la Corte chiama «i principali “indici”». Ovvero il «possesso di redditi di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari», ma anche le «capacità e possibilità effettive di lavoro personale» e la «stabile disponibilità di una casa di abitazione».
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