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Arriva l’accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro.
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«Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali», ha detto in apertura, secondo fonti presenti all’incontro, il Ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. Ecco le soluzioni principali.
Il Protocollo
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Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale (legge 81/2017) e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
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Adesione su base volontaria
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
Se il lavoratore rifiuta non rischia licenziamento per giusta causa
L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul pianodisciplinare.
La differenza con il telelavoro
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L'istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
Cosa deve prevedere l’accordo individuale
L'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo. Nell’accordo individuale in particolare vanno previste: la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali,
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anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali; l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
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Va garantita la fascia di disconnessione
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
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I permessi orari
l lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari (legge 104 del 1992).
Straordinari
Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
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Assenze legittime, il lavoratore può disattivare i dispositivi di connessione
Nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, eccetera), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.
Luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
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Di norma il datore fornisce gli strumenti di lavoro
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.
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Danni alle attrezzature fornite, ne risponde il lavoratore se effettuati per sua negligenza
In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Se viene accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne risponde. Qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali.
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La formazione
Per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoroe nell'arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
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Confindustria, protocollo smart working è segnale importante e positivo
«L'accordo sul protocollo sul lavoro agile è un segnale importante e positivo», ha sottolineato Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali. «È la prova che quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il Governo si rende disponibile a costruire con loro una adeguata sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche. Mi auguro - ha concluso - che sia una esperienza replicabile, l'inizio di una stagione feconda, pragmatica. Focalizzata sulle cose da fare».
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Cgil, accordo importante
«Le parti sociali, sotto la guida del Ministero del Lavoro, hanno realizzato un importante accordo, attribuendo alla contrattazione collettiva il ruolo che la legge 81 del 2017 non gli riconosceva, e mantenendo come riferimento tale norma». Così la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti ha commentato l’intesa sulle nuove regole del lavoro agile per il settore privato. «Il testo finale - ha sottolineato la dirigente sindacale - ha trovato l’equilibrio giusto tra posizioni diverse. Crediamo sia stato importante ribadire ed affermare la validità di tutti gli accordi che sono stati già sottoscritti. Il Protocollo avvalendosi di tutta la grande azione contrattuale nazionale, ma anche aziendale, definisce le linee guida d’indirizzo per la contrattazione con l’obiettivo - ha concluso Scacchetti - di rendere maggiormente strutturale il ricorso al lavoro agile oltre il periodo dell’emergenza».
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Sbarra (Cisl), accordo su smart working è punto di svolta
Secondo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra «l’accordo siglato oggi presso il ministero del lavoro sul tema del lavoro agile in tutto il sistema privato è un vero punto di svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, a maggiore produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità di genere e a nuovi modelli di convivenza. E lo fa trovando un punto di equilibrio tra tutte le organizzazioni sindacali e datoriali, fornendo linee guida per regolamentare il lavoro agile in maniera adattabile alle singole realtà lavorative».
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Uil: l’intesa garantisce le medesime tutele dei colleghi presenti in sede
«Numerose le questioni affrontate - ha ricordato Tiziana Bocchi segretaria confederale Uil - in primis disconnessione, orari e pause, con la precondizione che sia necessario garantire l'alternanza tra la prestazione eseguita all'interno dei locali aziendali e quella svolta fuori dagli stessi.
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Allo stesso modo, il Protocollo norma la tutela dei diritti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quelli sindacali, il diritto ad una adeguata formazione, e garantisce le medesime tutele economiche e normative dei colleghi presenti in sede». «Viene garantita la parità tra i generi - ha concluso Bocchi -, anche nella logica di favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro senza alcuna discriminazione nei confronti delle donne».
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