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    FINE PREMIO MAI – L’ERGASTOLO OSTATIVO È INCOSTITUZIONALE ANCHE PER I DETENUTI PER MAFIA. DOPO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO LA CONSULTA SI ESPRIME SUI PERMESSI PREMIO AI MAFIOSI - VIA IL DIVIETO PER I CONDANNATI ANCHE SE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA, PURCHÉ… – SALVINI: "VEDIAMO DI CAPIRE SE È POSSIBILE FARE RICORSO"


     
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    Carcere, Salvini: Vediamo se possibile fare ricorso su permessi a ergastolani

    matteo salvini a eurochocolate a perugia 2 matteo salvini a eurochocolate a perugia 2

    (LaPresse) - "Vediamo di capire se con i nostri uffici di Camera e Senato sia possibile fare ricorso". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook dall'Umbria, commentando la notizia del pronunciamento della Consulta sull'ergastolo ostativo.

     

    Mafia: Consulta apre a permessi per ergastolani

    Da www.ansa.it

     

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    La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purche' ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalita' organizzata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo sulla questione dell'ergastolo ostativo.

     

    La Corte ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

    corte costituzionale corte costituzionale

     

    In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo" (secondo cui i condannati per i reati previsti dall'articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).

     

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    In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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