Angelo Mincuzzi per "www.ilsole24ore.com"
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L'Agenzia delle Entrate punta il mirino su chi ha depositato soldi nelle filiali svizzere di Ubs, la banca che lo scorso giugno ha accettato di versare 111,5 milioni di euro al Fisco italiano per chiudere un contenzioso con risvolti penali sui quali proseguono le trattative con la Procura per un patteggiamento.
Una richiesta di assistenza amministrativa è stata inviata in Svizzera dall'Ufficio cooperazione internazionale dell'Agenzia delle Entrate il 6 dicembre 2018 ed è stata accettata dalle autorità della confederazione, che ha comunicato la sua decisione ieri sul Foglio federale, equivalente alla Gazzetta Ufficiale italiana.
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Vengono richieste informazioni su persone fisiche i cui nomi sono sconosciuti alle autorità italiane e che, nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 erano titolari diuno o più conti bancari nelle sedi di Ubs in Svizzera.
I soggetti coinvolti
L'Agenzia delle entrate chiede informazioni su soggetti che rispondono a quattro criteri: erano titolari di uno o più conti presso Ubs Switzerland AG; il titolare del conto era domiciliato in Italia (in base alla documentazione bancaria di Ubs); al titolare è stata inviata una lettera nella quale Ubs annunciava la chiusura forzata del conto o dei conti bancari se il cliente non avesse inviato alle stessa Ubs il modulo relativo alla «Tassazione dei redditi da risparmio Ue – Autorizzazione alla divulgazione volontaria» o un'altra prova della sua conformità fiscale riguardo al conto acceso; e infine, che, nonostante l'invio di questa lettera, il titolare del conto non ha fornito a Ubs prove sufficienti sulla sua conformità fiscale riguardante il conto.
Agenzia delle entrate
Chi è escluso dall’invio delle informazioni
Sono invece esclusi dalla trasmissione delle informazioni, tutti i conti che sono stati divulgati nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea, oppure che sono stati comunicati nel quadro dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'Italia o per i quali è stata fornita a Ubs un'autorizzazione relativa al conto specifico o ai conti specifici nell'ambito del Voluntary disclosure program (Vdp).
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Sono esclusi anche i conti per i quali l'ammontare complessivo depositato dal contribuente è stato regolarizzato nell'ambito di uno scudo fiscale italiano e il conto o i conti soddisfano tutte le condizioni seguenti (il cosiddetto «juridical repatriation»): l'ammontare complessivo del conto o dei conti accesi presso Ubs al momento della firma della dichiarazione anonima era equivalente a quello dei valori patrimoniali svizzeri regolarizzati indicati nella stessa dichiarazione anonima;
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la dichiarazione anonima è stata firmata dal contribuente, controfirmata e timbrata da un istituto finanziario con sede in Italia; nessun nuovo importo è stato depositato sul conto o sui conti dopo la firma della dichiarazione anonima. I proventi delle attività regolarizzate non sono considerati nuovi importi.
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E ancora. La richiesta dell'Agenzia delle Entrate non riguarda i conti già scudati se il mandato all'istituto finanziario italiano di agire come soggetto responsabile della ritenuta alla fonte («withholding agent») e come intermediario segnalante («reporting intermediary») non è stato revocato, a meno che non sia stato conferito un altro mandato a un altro istituto finanziario italiano e questo mandato comprenda una delega a eseguire la ritenuta alla fonte e gli obblighi di segnalazione all'amministrazione fiscale italiana.
I dati nel modello RW
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Sono esclusi anche i conti per i quali il contribuente ha fornito all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera la prova che i valori patrimoniali presenti sul conto o sui conti alla fine dell'ultimo anno fiscale - per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi - sono stati inclusi nella dichiarazione dei redditi correttamente depositata presso l'amministrazione fiscale italiana, in particolare con il modello RW.
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Se l'importo dichiarato come detenuto presso gli istituti finanziari svizzeri è superiore al saldo del conto interessato o dei conti interessati alla fine dell'ultimo anno fiscale, il contribuente deve presentare all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera l'estratto conto relativo agli altri attivi detenuti presso gli istituti finanziari svizzeri per consentire all'Amministrazione di verificare se i valori patrimoniali dichiarati sono equivalenti ai saldi contabili.
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Se l'importo dichiarato detenuto presso gli istituti finanziari svizzeri è inferiore al saldo del conto interessato o dei conti interessati alla fine dell'ultimo anno fiscale, non si applica l'esenzione dalla comunicazione del conto o dei conti.
Infine, prosegue la nota del Foglio federale svizzero, sono esenti dalla comunicazione i conti per i quali le informazioni domandate sono già state trasmesse all'autorità competente italiana nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa precedente.
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Cosa fare se si è nel mirino
I contribuenti italiani interessati dalla domanda di assistenza amministrativa sono invitati a comunicare all'Amministrazione federale delle Contribuzioni il loro indirizzo attuale svizzero, se risiedono nella Confederazione, o a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se risiedono all'estero.
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Il termine per comunicare l'indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni e inizia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale, cioé a partire da oggi.
Le autorità svizzere trasmetteranno poi tutte le informazioni all'Agenzia delle Entrate italiana.
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