LA NOTIZIA IN BREVE:
CASSAZIONE
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
https://www.laleggepertutti.it/249292_multe-non-notificate-sono-tutte-valide
Da oggi in poi non ci sarà più bisogno di notificare le multe stradali: il conducente potrà ricevere direttamente la cartella esattoriale e, se vuole contestare qualche vizio del verbale, dovrà farlo impugnando la cartella stessa (è tutto da spiegare però come, visto che non ha preso visione del verbale e quindi non ne può conoscere eventuali vizi). Possibile? Assolutamente sì, e a dirlo è una sentenza di ieri della Cassazione [1] che si richiama peraltro alle stesse Sezioni Unite [2].
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[1] Cass. ord. n. 26843/2018 del 23.10.2018.
[2] Cass. sent. n. 16282/2016, n. 15149/2005.
In buona sostanza, secondo la Corte, l’omessa notifica della contravvenzione stradale viene sanata dall’invio della cartella di pagamento. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono i fondamenti di questa decisione e cosa cambierà da oggi in poi per gli automobilisti italiani.
Come certamente saprai, tutte le volte in cui devi pagare una sanzione o un tributo la pubblica amministrazione te lo comunica con un avviso che ti viene inviato direttamente a casa. Si tratta, in genere, di una raccomandata o della notifica con il messo comunale. Se, dopo questa comunicazione, non adempirai ai tuoi obblighi, l’amministrazione iscrive a ruolo l’importo di cui è creditrice e incarica della relativa riscossione l’Esattore.
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Quest’ultimo, a sua volta, ti notifica prima la cartella di pagamento e poi procede con i vari pignoramenti. L’iter, per come descritto, è inderogabile: se una delle fasi della procedura non viene rispettata, tutti i successivi atti sono invalidi. Quindi basta l’omessa notifica del cosiddetto “atto prodromico”, ossia del primo avviso, per rendere illegittimo il pignoramento.
Chiaramente è il cittadino a doversi fare parte diligente e a contestare il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento. Diversamente questo vizio si “sana”.
La regola speciale per le multe stradali
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, però, questa regola non vale quando oggetto della contestazione è una multa stradale. Se un automobilista si vede recapitare una cartella esattoriale per una multa che non ha mai ricevuto, non può limitarsi a impugnare la cartella deducendo solo l’omessa notifica dell’atto prodromico ossia la contravvenzione, ma deve anche indicare nel ricorso anche i vizi della contravvenzione stessa, ossia le ragioni per cui questa è nulla.
MULTE ROMA
Facciamo un esempio. Mario prende una multa con l’autovelox, ma sulla strada non era presente il cartello che avvisava i conducenti del possibile controllo elettronico della velocità. Mario non riceve mai la multa ma dopo due anni gli viene consegnata la cartella. Se Mario si oppone alla cartella contestando solo l’omessa notifica del verbale perderà il ricorso. Per vincere, Mario dovrà invece spiegare anche le ragioni per cui la contravvenzione è viziata e, quindi, dire che sulla strada mancava il cartello con l’avviso.
Non c’è più bisogno di notificare le multe
In sintesi, se il cittadino si limita solo a impugnare la cartella deducendo l’omessa notifica del verbale il ricorso viene rigettato. Non bastano solo le contestazioni sulla violazione delle regole di procedura, ma sono necessarie anche quelle relative al merito della violazione stradale. Con la paradossale conseguenza che, se tali contestazioni non vengono sollevate, l’omessa notifica della contravvenzione viene automaticamente sanata.
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Il che è assurdo. Come si fa a dire che un verbale è errato se non lo si è mai ricevuto? A questo punto i Comuni – che quanto a capacità speculative non hanno da invidiare nulla alle aziende commerciali – troveranno più conveniente inviare ai cittadini direttamente le cartelle e non anche le contravvenzioni visto che la notifica della cartella sana l’omessa notifica della multa.
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