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    "VOLEVA BENE ALLA MOGLIE, L'HA UCCISA PER NON FARLA SOFFRIRE" - IL 74ENNE MODENESE FRANCO CIONI È STATO CONDANNATO A 6 ANNI DI CARCERE, IL MINIMO DELLA PENA, PER L'OMICIDIO DELLA MOGLIE, LAURA AMIDEI, MALATA TERMINALE - PER I GIUDICI, L'UOMO AVREBBE COMPIUTO IL GESTO PER "ALTRUISMO" - CIONI AVEVA SOFFOCATO LA DONNA CON UN CUSCINO MENTRE DORMIVA E HA SUBITO CONFESSATO DI AVER AMMAZZATO LA DONNA, GRAVEMENTE MALATA E IN FIN DI VITA, PER "COMPASSIONE": "NON POTEVO PIÙ VEDERLA COSÌ"


     
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    Laura Amidei Laura Amidei

    (ANSA) - Nel giudicare il caso di Francio Cioni, 74enne che il 14 aprile 2021 a Vignola (Modena) uccise la moglie Laura Amidei malata terminale, non si può considerare il gesto isolatamente "rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall'imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia". Non si può non considerare "l'altruismo" di Cioni, come emerso dalle testimonianze. Per questo la Corte di assise di Modena ha riconosciuto all'anziano l'attenuante dei motivi morali e sociali, condannandolo a sei anni e due mesi.

     

    La corte d'assise nelle motivazioni della sentenza di condanna all'anziano, difeso dall'avvocato Simone Bonfante, spiega anche di aver tenuto conto che l'omicidio avvenne con "modalità consone allo scopo", cioè con un cuscino e mentre la donna stava dormendo.

     

    "L'altruismo" di Cioni, testimoniato dal medico che aveva in cura la donna, dalla sorella della vittima e dai conoscenti, sottolinea ancora la Corte, "riflette un sentire sociale ormai sempre più presente in larghi settori della società civile che hanno vissuto o sono chiamati a vivere la drammaticità del fine vita di loro congiunti all'esito di malattie irreversibili, sempre più propensi a riconoscere nella condotta osservata dall'imputato la manifestazione di uno stato affettivo di amore pietoso che trova la propria legittimazione interiore nella lunga e assoluta compartecipazione emotiva per le sofferenze della vittima, ormai deprivata di ogni condizione di vita relazionale per l'incedere della malattia e l'ormai prossimo esito letale".

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    I giudici (presidente Pasquale Liccardo) analizzano tutto il contesto in cui è maturato l'omicidio, la dinamica e le gravissime condizioni di salute della donna e ricordano che per la concessione di questa attenuante vanno valutati gli orientamenti espressi dalla collettività. "Si tratta a ben vedere - ragionano - di un contesto specifico per circostanze storiche", come quelle ricostruite, "nel quale si riflette una diffusa coscienza sociale che si interroga sulla drammaticità di un gesto assunto in condizioni di assoluta solitudine personale dal coniuge legato da un incondizionato rapporto d'amore".

     

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    Fin dal primo momento Cioni ha confessato di aver compiuto il gesto mosso da un sentimento di profonda compassione nei confronti della donna, agli ultimi stadi: "Non potevo più vederla così", ha spiegato. Era stata la stessa moglie, in passato e agli esordi della malattia, a dirgli che non voleva essere portata in una casa di riposo. I due avevano vissuto insieme 45 anni e Cioni, hanno ricostruito le testimonianze raccolte, aveva assistito Amidei dal primo manifestarsi della malattia nel 2016 "con assoluta costanza e inesauribile dedizione", con presenza giornaliera in ospedale e poi in casa, al limite delle proprie forze.

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    La coscienza sociale citata dai giudici "ha via via interrogato la giurisprudenza su queste tematiche e sulle tematiche confinanti del fine vita". Chi è chiamato a interpretare le pronunce, "a fronte della maturazione in ampi settori della società civile di una diversa sensibilità etico-sociale quanto all'esigibilità di condotte volte all'incondizionata accettazione di una sofferenza inesprimibile" deve essere in grado di cogliere "i profili di rilevanza e compatibilità costituzionale laddove miri alla salvaguardia di un diritto coerente con un sentimento non pregiudizialmente ancorato a apriorismi ideologici o di principio", sul presupposto che riconoscere l'attenuante non mira a superare la condotta illecita, ma a consentire un'articolazione motivata e coerente della pena.

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