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    IL BOSS CI VUOLE FARE FESSI! - FILIPPO GRAVIANO NON HA OTTENUTO IL PERMESSO PREMIO PER USCIRE DAL CARCERE PERCHÉ LA SUA COLLABORAZIONE È SOLO “DI FACCIATA” – LA CASSAZIONE HA STABILITO CHE LA BUONA CONDOTTA E LA LAUREA MAGISTRALE PRESA IN CARCERE NON BASTANO AD APRIRE LE PORTE DELLA CELLA AL CAPOMAFIA, TRA I MANDANTI DELLE STRAGI DEL ’92 E ’93, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’UCCISIONE DI DON PINO PUGLISI – PER I GIUDICI GRAVIANO HA MANTENUTO "RAPPORTI CON I FAMILIARI" TRA I QUALI CI SONO PARENTI "CONVOLTI IN LOGICHE ASSOCIATIVE"


     
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    Patrizia Maciocchi per www.ilsole24ore.com

    FILIPPO GRAVIANO FILIPPO GRAVIANO

     

    La mancata collaborazione con gli inquirenti impedisce di ottenere un permesso premio al boss Filippo Graviano. Le porte della cella per il capomafia, tra i mandanti per le stragi del ’92 e del ’93, condannato all’ergastolo anche per l’uccisione di don Pino Puglisi, resteranno chiuse, malgrado «la regolare condotta carceraria e il percorso scolastico». Graviano, classe ’61 è in carcere dal 1994 sottoposto al regime “differenziato”. Sul no alla richiesta di permesso premio - pronunciato dal Tribunale dell’Aquila e confermato dalla Cassazione (sentenza 41329) - ha pesato la sua dissociazione, considerata solo di facciata, e l’aver mantenuto rapporti con i familiari tra i quali ci sono «anche soggetti pure convolti in logiche associative».

     

    La buona condotta e la laurea

    La prima sezione penale della Suprema corte ha, infatti, considerato corretta l’ordinanza con la quale i giudici abruzzesi, il 9 febbraio 2022, avevano respinto la domanda per accedere al beneficio fatta da Filippo Graviano, chiarendo che «il detenuto aveva sottoscritto una dichiarazione di dissociazione, cui non aveva fatto seguito una collaborazione con gli inquirenti».

     

    filippo graviano filippo graviano

    Oltre ai rapporti con i familiari in coinvolti in logiche di clan. Contro la decisione, la difesa ha fatto ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 30ter dell’ordinamento penitenziario che regola la concessione dei permessi premio. «Il detenuto - aveva sottolineato il difensore - aveva reso dichiarazione incondizionata di dissociazione ed aveva accettato il confronto con il pentito Spatuzza, che ne aveva riconosciuto l’estraneità a fatti di sangue; non era stato coinvolto in una recente indagine avente ad oggetto il mandamento mafioso di Brancaccio, già di riferimento» del Graviano.

     

    Inoltre, «la condotta in carcere era sempre stata regolare, tanto che era stata riconosciuta la liberazione anticipata, e di partecipazione al trattamento, come desumibile dal percorso scolastico giunto sino al conseguimento, con il massimo dei voti, della laurea magistrale»: La difesa aveva anche fatto presente che «la sottoposizione al regime differenziato non è incompatibile con l’ammissione all’esperienza premiale».

     

    Niente collaborazione

    giuseppe e filippo graviano giuseppe e filippo graviano

    La Cassazione ha però chiarito che «l’istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell’andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo rieducativo». Tuttavia, nel caso di Graviano, secondo i supremi giudici, il Tribunale di sorveglianza «ha dato conto della valutazione negativa compiuta, giustificandola con motivazione in questa sede non censurabile».

     

    don pino puglisi don pino puglisi

    La considerazione dei gravissimi reati commessi si è unita al rilievo che non ne era seguita una effettiva presa di distanza «ed anzi - scrive la Cassazione - erano stati mantenuti i contatti con i familiari pure già coinvolti nel medesimo contesto di criminalità organizzata». Dati che «letti alla luce della carente rivisitazione critica dei gravissimi reati commessi, non hanno consentito di valorizzare la pur regolare condotta carceraria e il percorso scolastico».

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