Orsola Riva per www.corriere.it
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L’insegnante della scuola cattolica non è un insegnante come tutti gli altri: a lui o lei è richiesto di distinguersi «per retta dottrina e per probità di vita». E qualora, una volta assunto, «non si attenga alle condizioni della scuola cattolica e della sua appartenenza alla comunità ecclesiale» può essere sanzionato e in ultima istanza anche mandato a casa, perché «il servizio dell’insegnante è munus (cioè dono e obbligo, ndr) e ufficio ecclesiale».
A fissare questi stringenti criteri di osservanza per il personale delle scuole cattoliche - e solo per quello - è un documento redatto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, organismo al quale il Vaticano delega la promozione e l’ordinamento dell’educazione nelle scuole e nelle università cattoliche appunto. E pazienza se dal 2000 le scuole cattoliche sono inquadrate come scuole paritarie, seconda gamba del servizio pubblico insieme alle scuole statali e dunque - proprio in base alla legge sulla parità scolastica - sono tenute a rispondere a una serie di requisiti fra i quali «un progetto educativo in armonia con la Costituzione» (articolo 33: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento») ma anche «contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino in contratti collettivi nazionali di settore».
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Il documento, firmato dal Cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione, si propone di offrire alle scuole cattoliche delle «linee guida approfondite e aggiornate circa il valore dell’identità cattolica delle istituzioni scolastiche». In tutto sono 97 articoli divisi in tre capitoli: quello relativo al personale è il secondo. Gli insegnanti - si legge al punto 45 - «con la loro capacità e arte didattico-pedagogica nonché con la testimonianza di vita sono coloro che garantiscono alla scuola la realizzazione del suo progetto educativo». Ecco perché - articolo 46 - «è necessario che la scuola stessa, seguendo la dottrina della Chiesa, interpreti e stabilisca i parametri necessari per l’assunzione degli insegnanti» e «qualora la persona assunta non si attenga alle condizioni della scuola (...) può essere disposta anche la dimissione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso».
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All’articolo 47 poi si fa riferimento a docenti e personale amministrativo che appartengono ad altre confessioni o non professano alcun credo. Anche costoro - si precisa - «dal momento dell’assunzione hanno l’obbligo di riconoscere e rispettare il carattere cattolico della scuola». E comunque la Congregazione consiglia che nella composizione del collegio dei docenti vi sia una maggioranza di insegnanti cattolici perché «la prevalente presenza di un gruppo di docenti cattolici piò assicurare una proficua attuazione del progetto educativo corrispondente all’identità cattolica delle scuole».
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Questo obbligo di osservanza della dottrina della Chiesa non solo nell’insegnamento ma anche nella vita privata per tutti gli insegnanti della scuole cattoliche è ribadito anche nell’ultima parte intitolata «Alcuni punti critici». In particolare l’articolo 77 stabilisce che «le scuole cattoliche devono essere munite di una dichiarazione della propria missione oppure di un codice di comportamento» e anzi si consiglia di «rafforzarli giuridicamente tramite contratti di lavoro o altre dichiarazioni contrattuali dei soggetti coinvolti con chiaro valore legale».
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Nella evidente consapevolezza della criticità di quest’ultimo punto, l’articolo precisa che: «Si prende atto che in tanti Paesi la legge civile esclude una “discriminazione” (fra virgolette, ndr) a causa della religione, dell’orientamento sessuale nonché di altri aspetti della vita privata» ma «nello stesso tempo, viene riconosciuta alle istituzioni educative la possibilità di munirsi di un profilo di valori e di un codice di comportamenti da rispettare». Quindi «nel momento in cui tali valori e comportamenti non fossero rispettati dai soggetti interessati, essi possono essere sanzionati come espressione di una mancanza di onestà professionale nel non adempimento delle clausole definite negli appositi contratti e nelle linee guida istituzionali».
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