A.A.A. ATTENZIONE ALLA MONETA: RITORNA MINACCIOSA SULLA SCENA GEOPOLITICA DEL MONDO - SUCCEDE CHE…
Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”
Il giudice del lavoro di Roma cancella perché illegittimo il licenziamento del pilota di Ita Airways che, nella notte del 30 aprile 2022, si addormentò mentre guidava l’aereo tra New York e Roma.
Ieri un deputato della Commissione Trasporti mostra due documenti nella sede del suo partito.
Tra le mani ha la sentenza del giudice del lavoro Luca Redavid che annulla il licenziamento (il 21 luglio 2023); e soprattutto le motivazioni della sentenza favorevole al pilota, che arrivano in queste ore.
Il giudice Luca Redavid - mentre spazza via il licenziamento perché «illegittimo» - condanna il datore di lavoro (cioè Ita) a reintegrare il pilota. E il pilota avrà anche diritto a ricevere lo stipendio dal momento del licenziamento (il 26 maggio 2022) fino al giorno dell’effettivo reintegro tra i dipendenti della compagnia, oltre ai «contributi assistenziali e previdenziali».
[…] Il problema è che Ita ha mosso queste contestazioni e formalizzato il licenziamento con modalità illegittime. In particolare, la compagnia ha violato l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Un’azienda - si deduce dalla sentenza - può licenziare un dipendente (per quella che considera un “giusta causa”) purché rispetti un preciso binario procedurale. Proprio l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori obbliga l’azienda «alla preventiva contestazione dell’addebito», con una lettera scritta al dipendente sotto accusa. La forma scritta è obbligatoria perché «rende certa e immutabile» la contestazione.
Soltanto se ha inviato la contestazione scritta, e una volta trascorsi 5 giorni, l’azienda può prendere la madre di tutte le decisioni, come è il licenziamento. Questa procedura - ricorda ancora il giudice del lavoro di Roma - è la sola a «consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente». Se un’impresa evita il binario procedurale corretto, l’intera procedura di licenziamento è illecita. Anzi: è addirittura «inesistente». E anche «il fatto contestato non esiste a priori ».
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