Biagio Chiariello per www.fanpage.it
carne di rettile 1
Non solo insetti. Il crescente interesse nei confronti degli alimenti esotici in Italia, si manifesta nel consumo di carni dei rettili: mangiare coccodrilli, alligatori, lucertole, serpenti e tartarughe – fino ad ora – è sempre stata vietata, ma la situazione stia cambiando.
È di qualche giorno fa, infatti, la nota del Ministero della Salute indirizzata anche al Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per il patrimonio naturalistico Autorità di Gestione CITES, con le linee guida dettate dalla UE sul tema che, come indicato nell'oggetto, recita: "scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento".
carne di coccodrillo 3
LA (PREGIATISSIMA) CARNE DI COCCODRILLO
In Italia, va detto, è stato già possibile assaggiare questa carne – bianca, leggera e molto nutriente, ricca di proteine e con pochissimi grassi. Il precedente è datato 2015, in occasione dell’Expo, quando la carne di coccodrillo era presente allo stand dello Zimbabwe, Paese dove viene mangiata regolarmente.
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Da qualche anno però sono arrivate aziende straniere a occuparsi dell’allevamento e della produzione. Questo ha fatto salire parecchio i prezzi – fino a 150 euro al chilo – e ora il coccodrillo è considerato un alimento “da ricchi”.
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LA SITUAZIONE IN ITALIA
Le carni di rettili da allevamento che possono essere importate e commercializzate sul territorio dell’UE e quindi anche in Italia, sono quelle che rispettano le seguenti condizioni:
- provengono da Paesi terzi che figurano nell’elenco di cui allegato XIV del regolamento di esecuzioni (UE) 2021/405;
- sono scortate all’atto dell’introduzione nell’UE dal certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235;
- non sono nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 o sono autorizzate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.
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Per quanto concerne l’ultimo punto, "le uniche carni di rettili d'allevamento per le quali vi sono informazioni certe di consumo significativo prima del 1997 sono quelle appartenenti alla specie Crocodylus nilotikus. Tali carni non sono, infatti, nuovi alimenti ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 2015/2283 dunque, per essere immesse sul mercato dell'Unione non necessitano di essere autorizzate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento".
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