motivazioni sentenza d'appello mondo di mezzo
(ANSA) "Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Carminati conferì forza di intimidazione e Buzzi conferì il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione".
MAFIA CAPITALE - MONDO DI MEZZO
Così i giudici della Corte d'Appello nelle motivazioni della sentenza con cui hanno riconosciuto il 416 bis. Nel documento di 590 pagine i giudici della terza sezione della corte d'Appello scrivono che "elementi di fatto a conferma del carattere mafioso dell'associazione possono trarsi anche dalla protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune".
buzzi carminati
Per quanto riguarda il carattere dell'omertà i giudici affermano che "nel settore della pubblica amministrazione nessuno, e nemmeno gli imprenditori che avevano rinunciato a gare di appalti, presentò atti di denuncia o manifestò dissenso. Questa condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice espressa dall'associazione emerse soltanto grazie alle intercettazioni telefoniche", scrivono i giudici.
buzzi carminati BUZZI CARMINATI buzzi e carminati a processo