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    IL RESTO…MANCIA! LA CASSAZIONE DICE SÌ ALLE TASSE SULLE MANCE: “SONO PARTE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE” - LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE ARRIVA IN RISPOSTA A UN RICORSO PRESENTATO DA UN DIPENDENTE DI UN HOTEL DI LUSSO DELLA COSTA SMERALDA, ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER NON AVER DICHIARATO DI AVER GUADAGNATO CIRCA 84 MILA EURO DI MANCE. SECONDO LA CASSAZIONE LE MANCE SONO TASSABILI PERCHE’ RAPPRESENTANO…


     
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    Maria Pia Mazza per open.online

     

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    Via libera della Cassazione alle tasse sulle mance. La sentenza della Suprema corte, depositata il 30 settembre, ha stabilito che andranno pagate le tasse sulle mance, perché queste ultime sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente, sia a fini fiscali sia contributivi.

     

    Le mance, inoltre, vengono guadagnate dalla propria prestazione lavorativa, costituendo dunque un’entrata «sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole se non certo affidamento».

     

    La sentenza della Cassazione, come riportato dal Sole 24 Ore, arriva in risposta a un ricorso presentato da un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, che era stato accusato di evasione fiscale dall’Agenzia delle Entrate per non aver dichiarato di aver guadagnato circa 84 mila euro di mance in un anno di lavoro da dipendente. La Corte di Cassazione ha dunque concluso che «in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».

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