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    DRIBBLATE SAMPIETRINI E PAVE': D’ORA IN POI SE INCIAMPATE PER STRADA NON BECCATE UN EURO – IL TRIBUNALE DI MILANO HA STABILITO CHE CHI INCIAMPA SUL PAVÉ E SI FA MALE NON POTRÀ ESSERE RISARCITO DAL COMUNE – PER I GIUDICI, IL PAVÉ È “PER SUA NATURA DISCONNESSA E NON UNIFORME E L'UTENTE DEVE RISPETTARE IL MINIMALE E GENERALE OBBLIGO DI PRUDENZA E DILIGENZA” – MA CI SONO ECCEZIONI…


     
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    Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

     

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    Occhio a dove si mettono i piedi, perché poi in Tribunale per gli infortunati non ci sarà più un quattrino. Cambio copernicano per le moltissime cause civili che nelle varie città vedono i Comuni chiamati in causa da pedoni fattisi male cadendo a causa dell'irregolarità del pavé delle strade: cause che in linea generale sinora finivano con i giudici che, all'insegna di un concorso di colpa tra persona distratta e amministrazione custode della pavimentazione, spesso condannavano i Comuni a risarcire alcune migliaia di euro.

     

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    Ma ora il Tribunale di Milano, con una sentenza stilata dal presidente della sezione competente, cambia radicalmente linea: e stabilisce che, salvo casi rari di peculiare insidiosità, di norma chi inciampa nel pavé e si fa male non avrà più un euro dalle cause in Tribunale. Al termine di una lunga disamina sui nodi giuridici e l'ondivaga giurisprudenza, la sentenza del presidente della decima sezione Damiano Spera giudica interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia del Comune (il pavé) e la caduta del cittadino, alla cui esclusiva colpa ascrive l'inciampo.

     

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    Perché? Il pavé è pavimentazione «per sua natura disconnessa e non uniforme, composta da masselli di superficie non omogenea accostati, contraddistinti anche da naturale usura. E a fronte di una cosa in custodia, connotata da pericolosità manifesta seppur contenuta, l'utente deve rispettare il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione disconnessa».

     

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    Per il Tribunale «la facile prevedibilità ed evitabilità dell'insidia, sulla base dell'ordinaria diligenza», fanno sì che il danneggiato «ben avrebbe potuto evitare il massello anche semplicemente spostandosi di qualche passo». Sicché la sua condotta colposa è «abnorme» (in termini giuridici) «e inevitabile da parte del custode» della strada, cioè del Comune: «I dislivelli tra i masselli e la disomogeneità della superficie sono elementi intrinseci del pavé, che peraltro è sottoposto a vincoli dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e risulta quindi neppure facilmente eliminabile da parte del custode».

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    In questo quadro, la colpa è dunque di chi cade, mentre la pavimentazione (cosa in custodia del Comune) «regredisce a mera occasione o teatro dell'evento di danno». Salvo un solo caso, quello di chi cada su un massello che oscilla al passaggio del pedone o di un veicolo: «In tal caso ricorre un pericolo non percepibile ed evitabile da parte del danneggiato», il che «ne esclude in tutto o in parte la colpa».

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