CONCESSIONI STABILIMENTI BALNEARI
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - "La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla liberta' di stabilimento". Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue pronunciandosi sul ricorso della Societa' italiana imprese balneari (Siib) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno).
Le origini della controversia hanno risalgono all'appello presentato dalla Siib al Consiglio di Stato dal momento che, al termine della concessione, la serie di opere costruite dalla societa' nello stabilimento balneare di Rosignano Marittimo erano state acquisite dallo Stato a titolo gratuito, come previsto dal codice di navigazione italiano, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.
GIORGIA MELONI ALL HOTEL VILLA DELLE PALME A SANTA MARINELLA
Il Consigli di Stato si e' poi rivolto alla Corte di giustizia europea per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova, per di piu' senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate, rappresenti una restrizione alla liberta' di stabilimento.
Secondo la Corte, dal momento che la norma del codice di navigazione italiano e' applicabile a tutti gli operatori esercenti attivita' nel territorio italiano, 'non costituisce una restrizione alla liberta' di stabilimento'.
concessioni balneari LE CONCESSIONI BALNEARI - GRAFICO LA STAMPA