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L'aver causato la sospensione dell'assemblea condominiale, per aver strappato ed ingoiato il verbale di assemblea, costituisce reato di violenza privata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34800 del 30 luglio scorso. Il caso.
Il Tribunale aveva condannato Tizio per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.), per avere costretto i condomini a sospendere i lavori dell'assemblea condominiale. In particolare, oltre alle minacce, Tizio aveva strappato e ingoiato una pagina del verbale dell'assemblea.
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Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che la violenza o le minacce non avrebbero esercitato alcuna influenza limitativa della libertà dei condomini, in quanto l'assemblea aveva già approvato i lavori che l'imputato non voleva. Inoltre, i giudici non avrebbero considerato la reazione violenta subita da Tizio dagli altri condomini.
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Condanna confermata. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Difatti, è irrilevante il fatto che la delibera fosse stata già approvata (nel senso che si era già formata la volontà assembleare), in quanto il comportamento di costrizione punito aveva portato alla sospensione dell'assemblea condominiale, con conseguente richiesta dell'intervento della polizia.
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Senza dimenticare che era stata necessaria una nuova redazione del verbale, dopo che l’originale era stato strappato ed ingoiato dall'imputato. La condotta minacciosa e violenta dell’imputato non può nemmeno essere giustificata dall'asserita reazione degli altri condomini, trattandosi di comportamenti successivi alla condotta dell'imputato.
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