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    SCALFARI? INGROIA QUESTO! - SULLA “SUA“ ‘REPUBBLICA’, MESSINEO FA FELICE BARBAGENIO: “IMPOSSIBILE DISTRUGGERE LE INTERCETTAZIONI TRA MANCINO E NAPOLITANO” - PER IL PROCURATORE DI PALERMO NON ESISTE UNA NORMA CHE IMPONE AI MAGISTRATI IL RISPETTO DEL “SEGRETO PROFESSIONALE” PER LE CHIACCHIERATE DEL PRIMO INQUILINO DEL QUIRINALE - ALTRO CHE ARTICOLO 271! “QUELLO VALE PER SACERDOTI, AVVOCATI E MEDICI, NON PER IL CAPO DELLO STATO…”


     
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    Liana Milella per "la Repubblica"

    FRANCESCO MESSINEO CAPO DELLA PROCURA DI PALERMOFRANCESCO MESSINEO CAPO DELLA PROCURA DI PALERMO

    Il lodo Salvi non "passa" a Palermo. Il procuratore Francesco Messineo garbatamente respinge al mittente la soluzione del collega di Catania Giovanni Salvi. Le telefonate tra Napolitano e l'ex ministro Mancino, indagato per falsa testimonianza e intercettato, non possono essere distrutte dopo l'autorizzazione del gip che le riceve "in busta chiusa" e senza che le parti le conoscano. L'articolo 271 del codice di procedura, puntello anche per l'Avvocatura dello Stato nel ricorso alla Consulta per conto del Quirinale, «non risolve il nostro caso».

    NICOLA MANCINO E GIORGIO NAPOLITANO jpegNICOLA MANCINO E GIORGIO NAPOLITANO jpeg

    Dunque lei boccia il lodo Salvi?
    «Io preferisco chiamarla circolare Salvi. Lo trovo uno scritto molto ben argomentato, sicuramente non banale e meritevole della massima attenzione. Ovviamente conosciamo benissimo la norma del 271 e abbiamo fatto le nostre riflessioni attente su di essa. Ma non ritengo che possa risolvere il nostro problema ».

    E perché?
    «Si tratta di una norma eccezionale, appunto perché fa eccezione al principio generale della conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni. Come tale, essa non può essere applicata per analogia ai casi non previsti».

    Non vale perché il presidente non è citato esplicitamente?
    «Nella sostanza questo è il problema. Il 271 prevede due ipotesi distinte: la prima riguarda le intercettazioni eseguite in contrasto con la legge, e questo non è il caso di quelle di cui parliamo perché sono state disposte legittimamente. La seconda riguarda le conversazioni di persone, come sacerdoti, avvocati e medici, cui si riconosce il diritto al segreto professionale. Anche qui non rientra esplicitamente la figura del capo dello Stato. Quindi l'applicazione diretta del 271 mi pare da escludere».

    LA SEDE DELLA PROCURA DI PALERMOLA SEDE DELLA PROCURA DI PALERMO

    Se la norma include soggetti come quelli che lei cita, come fa a non "proteggere" anche il presidente, a sua volta coperto dall'articolo 90 della Costituzione?
    «Sono d'accordo nel ritenere che il 271 ha una lacuna inammissibile e che dovrebbe essere colmata. Ma può farlo il legislatore o la Consulta giudicando la sua costituzionalità nella parte in cui non prevede una speciale protezione per il presidente. Non credo però che il magistrato ordinario, interprete della legge, possa ampliare la portata formale del 271 ricavandola dall'articolo 90 della Costituzione».

    L'Avvocatura generale punta sul 271 per distruggere subito le intercettazioni. Non potreste dare per buona questa lettura?
    «Ma il punto controverso è proprio questo. Noi siamo ovviamente d'accordo sull'esigenza finale di distruggere quei testi, e io l'ho già scritto alla stessa Avvocatura, ma il dissenso verte sul procedimento da seguire. Noi riteniamo che non ci sia una norma che la consente fuori da quanto stabilisce l'articolo 268 del codice di procedura, davanti a un giudice e con la necessaria partecipazione delle parti».

    LORIS DAMBROSIO IN UNA FOTO DELLORIS DAMBROSIO IN UNA FOTO DEL

    Così non si sminuisce al rango di cittadino qualunque il primo inquilino del Colle?
    «In linea di principio sono d'accordo e la ritengo una grossa carenza del sistema, che spero verrà corretta, ma non si può, sulla base di considerazioni di principio, introdurre nell'ordinamento una norma non scritta e che peraltro sarebbe eccezionale rispetto alle regole generali. Aggiungo poi che proprio il 271 attribuisce esclusivamente al giudice il potere di ordinare la distruzione delle intercettazioni escludendo con ciò in modo assoluto che possa procedere il pm di sua iniziativa».

    Ma del lodo Salvi lei non userebbe neppure la soluzione di portare al giudice le intercettazioni ben chiuse solo per mettere il timbro alla distruzione?
    «Mi è parso di capire che il caso di Catania riguarda conversazioni tra presenti che rientrano a pieno titolo nel 271. Ma è difficilmente proponibile l'ipotesi di portare davanti al giudice una sorta di "pacchetto chiuso" che le parti non potrebbero visionare. È altrettanto difficile quella di valutarne l'inutilizzabilità prescindendo del tutto dal contenuto. Resta un'idea interessante, forse suscettibile di approfondimento ».

     

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