Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il “Corriere della Sera”
Osho Green Pass Vaccino Lavoro
Da domani 15 febbraio il green pass rafforzato diventa obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato (autonomi e professionisti compresi) che hanno più di 50 anni di età.
Senza certificazione verde in corso di validità il lavoratore non può entrare negli uffici, nelle aziende, nei negozi e in ogni altra sede di lavoro, pena la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.
«Dal 15 febbraio 2022 — si legge nel decreto — i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione». Gli over 50 che lavorano devono essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione.
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Ecco tutte le regole, le scadenze e le sanzioni.
Super green pass
La durata del green pass rafforzato è illimitata per chi ha fatto tre dosi di vaccino oppure è guarito dal Covid dopo essersi sottoposto a due dosi.
Obbligo vaccinale
Il decreto legge del 7 gennaio 2022 estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 «ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea» e a tutti gli stranieri residenti in Italia «che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».
TERZA DOSE VACCINI
La decisione era già in vigore per alcune categorie di lavoratori: medici, infermieri, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, servizi segreti, polizia penitenziaria, polizia locale, personale delle Rsa. L’obbligo riguarda l’intero ciclo di immunizzazione, quindi si estende anche al richiamo e alla terza dose.
La scadenza
L’obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 sarà in vigore fino al 15 giugno 2022.
LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID
Assenza ingiustificata
Il lavoratore che comunica di essere privo di green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» fino a quando non presenta la certificazione «e comunque non oltre il 15 giugno 2022». Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento». In base al decreto legge del 7 gennaio l’ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è vietato.
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Le sanzioni
La sanzione amministrativa per chi sia obbligato dalla legge a vaccinarsi e venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata.
La multa di 100 euro
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La sanzione di 100 euro si applica ali over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto la prima dose, a coloro che dopo l’1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose e a chi non si è sottoposto al richiamo o booster «entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19». Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.
I controlli
In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.
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Altre mansioni
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».
Le esenzioni
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L’obbligo vaccinale «non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore». Nei casi comprovati la vaccinazione «può essere omessa o differita».
Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio per richiedere la nuova certificazione digitale, che è valida solo in Italia e può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un green pass.
TORINO - MANIFESTANTI NO GREEN PASS BLOCCATI DALLA POLIZIA
Positività
L’immunizzazione a seguito di contagio e guarigione dal Covid, comprovata dalla notifica del medico curante, determina il differimento della vaccinazione. In caso di sopravvenuta positività al virus, le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.
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