Giovanni Parente per ‘Il Sole 24 Ore’
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Un quadro con più certezze. La conversione del decreto fiscale (pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 5 dicembre) e l’aggiornamento del modello e delle Faq da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione lanciano la volata alla rottamazione-bis che entra nel vivo.
Al di là dell’ulteriote termine concesso per pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 (la scadenza è stata spostata al 7 dicembre 2017), è chiaro che da ora in poi la partita riguarderà essenzialmente tre categorie di contribuenti: i destinatari di carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 che però non hanno presentato domanda alla precedente rottamazione (quella per cui la domanda scadeva il 21 aprile 2017), i destinatari di carichi affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017, i contribuenti che avevano già presentato richiesta di adesione alla prima rottamazione ma che se la sono vista respingere perché avevano piani di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 e che non erano in regola con il pagamento delle tranche al 31 dicembre dello scorso anno.
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Un modello unico per aderire
Agenzia Entrate-Riscossione, alla luce delle modifiche introdotte dal Parlamento al Dl fiscale, ha aggiornato la modulista e previsto un modello unico di adesione (nome in codice «DA 2000/2017), valido per tutte le differenti situazioni in cui si trovano i contribuenti interessati ad aderire alla rottamazione-bis.
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Oltre al modello, è unico anche il termine per presentare la domanda: il 15 maggio 2018. E ci sono tre “canali” attraverso cui inoltrare l’adesione:
•«Fai D.A. te», ossia la sezione ad accesso libero sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento);
•casella di posta elettronica certificata (pec), da cui è possibile inviare il modulo DA 2000/2017, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
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•gi sportelli di agenzia delle Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), a cui può essere consegnato il modulo DA 2000/2017.
La rateizzazione del debito tributario
Le Faq diffuse da agenzia delle Entrate riscossione afftontano anche la questione di chi ha rateizzatoun carico affidato alla riscossione nel 2017 ma ora non si trova in regola con i pagamenti. In questo caso, si può accedere alla rottamazione perché «non è necessario essere in regola con i pagamenti delle rateizzazioni concesse per i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017».
Restano le regole base fissate anche per la precedente rottamazione. Quindi, come precisano sempre le Faq, «chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata» mentre «gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto».
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La rinuncia al contenzioso in corso
L’adesione alla rottamazione-bis comporta, così come avveniva anche per l’edizione «1.0», la necessità di abbandonare gli eventuali contenziosi in corso per le cartelle oggetto della sanatoria. La dichiarazione che si abbandonano le liti va effettuata direttamente nella domanda di adesione con il modello DA 200/2017.