DAGOREPORT – AVVISATE IL GOVERNO MELONI: I GRANDI FONDI INTERNAZIONALI SONO SULLA SOGLIA PER USCIRE…
DAGOSELECTION
annalisa camilli
@annalisacamilli
Non esiste altra famiglia di quella di sangue, fatevene una ragione. Se volete dei congiunti e non ne avete, sposatevi col primo o con la prima che passa, mentre portate il cane a pisciare. È per il vostro bene, non è un lockdown, è una riforma morale. #fase2 #fase1bis #conte
Barbara Palombelli su Facebook:
Credo che fra i ‘congiunti’ vadano immediatamente inseriti i partner non sposati... non è il mio caso ma sono piena di amiche e amici che hanno congiunti da cui sono separati... ingiustamente. Ricordo che nel 1980 Francesco si fece arrestare per chiudere la centrale nucleare di Latina io non ero sposata feci l’inferno per andarlo a visitare... mi salvò Franco Piperno: a lui era stato consentito di ricevere visite di una fidanzata non sposata. Mi appellai a quel precedente per visitarlo in prigione dove restò solo tre giorni e poi fu naturalmente assolto e fu chiusa la centrale...!!! Mi mancano tanto i radicali!!!!
Flavia Perina su Facebook:
Si pone il problema delle fidanzate/i. Bisogna sposarle/i per andare a trovarle/i? Si puó fare online?
laura campiglio
@lacampiglio
Dice lo Zingarelli che vedere amici, fidanzati e amorazzi è ok.
#congiunti
#Fase2
Sil Tulipano
@mmorphine_
Comunque ci sarebbe da dire che ci sono persone con cui non ho un legame di sangue che sono mille volte più importanti e presenti nella mia vita di certi parenti. E soprattutto ORA hanno bisogno di me, quindi “congiunti” il cazzo, Giusé.
C.A. Carnevale-Maffè
@carloalberto
E una campagna media “Adotta uno zio in collina”? Che ne dite di un bel market place online per “scambio di congiunti”? Almeno la app “TinderMioCuggino” o quella “TrovaNonniImmuni” ce la faranno fare?
Valentina Furlanetto
@valfurla
Quindi congiunti sì, amici no
Donne a casa ad accudire i bambini
Suonano i Platters ed è il 1959
IlFonf
@withnotalent
Basandosi su quanto sentito:
se voglio andare a trovare congiunti, magari anziani e più a rischio -> no sanzione
Se voglio vedere due amici che non escono da 50 giorni -> sanzione
A me me pare una stronzata
giuliaselvaggi
@giuliaselvaggi2
No tamponi, No tracciamento,
No scuola, No mare, No Party, No congiuntivi, solo congiunti.
Ma le mascherine costeranno 50 centesimi.
Minchia buono!
ester viola
@esterviola
se davanti alla parola «congiunti» per incertezza interpretativa e paura della multa non ti viene a cercare, lascia perdere
@autumnIover
#congiunti quindi ci sono studi scientifici che dimostrano che un parente non può contagiarti mentre il tuo ragazzo sì? Ah ok, aspettate Faccina che abbraccia allora vado a visitare la zia che non vedo da 20 anni ma eh oh lei è congiunta e posso andarla a trovare ??? che governo di CLOWNS
squib ?
@tinellissima
Piuttosto che uscire per far visita ai congiunti sto chiusa in casa altri due mesi.
“consentite solo visite ai congiunti” pic.twitter.com/leeQRm249k
— Gæia (@GaiaR11) April 26, 2020
i gay il 4 maggio che andranno a trovare i loro congiunti conosciuti mezz’ora prima su grindr pic.twitter.com/dxYuilW85g
— la isla nobita (@baddierichie) April 26, 2020
CHI SONO I CONGIUNTI PER LE VISITE DAL 4 MAGGIO?
Il DPCM che inaugura la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a partire dal 4 maggio liberalizza le visite ai congiunti ma con obbligo di mascherine. Ma chi sono i congiunti? Andiamo con ordine: questo è il testo della bozza del Dpcm con le misure in vigore dal 4 maggio al 17 maggio.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera.
Ora, attenzione. I giuristi spiegano che la nozione di congiunti (o meglio, di “prossimi congiunti”), non è granché presente nella nostra legislazione:
https://www.cfnews.it/diritto/la-nozione-di-prossimi-congiunti-al-di-fuori-della-legge-penale/
Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’art. 307 4° comma c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”. Al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative.
Così è per l’art. 21 della l. 247/2012, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia sorprendentemente intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’art. 24, d.lgs. 196/2003 che, legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”. Ma non è questo, ciò di cui ora ci si occupa). Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, pare suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’art. unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione.
In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976). Di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).
In sostanza la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre “in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta come incerta, talvolta opaca e certamente mutevole”.
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