Massimiliano Jattoni Dall’Asén per www.corriere.it
smart working dal mare
Salvo una proroga in extremis (e assai improbabile), dal primo settembre 2022 la fase emergenziale dello smart working va in soffitta e si torna all’accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017.
Insomma, datore di lavoro e dipendente per attivare il “lavoro agile” dovranno mettere nero su bianco termini e condizioni della prestazione. Questo vale sia per il settore pubblico che per quello privato. La novità è che le comunicazioni al ministero saranno semplificate, rispetto a come funzionava pre-pandemia. Vediamo allora cosa cambierà a partire dal prossimo mese.
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Come detto, partendo dalla legge 81/2017, l’accordo individuale per il lavoro agile torna a essere imprescindibile. Ma se prima vi era un obbligo di comunicazione dell’accordo, ora basterà la mera comunicazione in via telematica al ministero del Lavoro dei nominativi dei dipendenti e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, se il rapporto è a termine o l’indicazione che si tratta di un tempo indeterminato.
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Cosa che già avveniva per lo smart working emergenziale. «È un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021», aveva spiegato il ministero in una nota.
Attenzione: le aziende che durante la pandemia avevano fatto le comunicazioni come previsto dal decreto emergenziale, non dovranno rifarle, salvo cessazioni o modifiche.
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Dunque, i lavoratori che non hanno sottoscritto alcun accordo individuale dal primo settembre dovranno tornare a lavorare in presenza. Anche i fragili e i genitori di under 14, poiché non c’è stata la proroga dello smart working al 100% per alcune categorie specifiche di lavoratori.
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Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, aveva spiegato pochi giorni fa che non si era riusciti a trovare «il necessario consenso» per estendere la misura oltre la scadenza del 31 luglio. Orlando però ha assicurato che in fase di conversione proseguirà «nell’azione per individuare le risorse» per consentire a queste categorie di lavoratori di continuare in modalità da remoto.
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Il Dilgs 105/2022 ha però confermato e in alcuni casi introdotto per alcune categorie di lavoratori una priorità nel riconoscimento del diritto a lavorare in smart working, se nell’azienda il lavoro agile è previsto. Dal 13 agosto 2022 hanno la precedenza in caso di concessione di smart working:
* lavoratori con disabilità;
* lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni;
* lavoratori con figli disabili gravi;
* lavoratori caregiver.
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Con l’emergenza da Covid lo smart working era entrato a gamba tesa anche nel settore pubblico con il decreto del 17 marzo 2020. Poi, il decreto del 30 aprile 2021 aveva previsto il lavoro agile come modalità ordinaria inizialmente sino al 31 dicembre 2021, anticipata in seguito al 15 ottobre 2021. Da quel momento, di fatto, la Pa doveva prevedere il lavoro in presenza come modalità prevalente e, in linea di massima, la maggior parte degli uffici si era allineata nel concedere due giorni di lavoro in smart working per un massimo di 8 giorni al mese.
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Ai direttori di ufficio era comunque concessa libertà di gestione dei dipendenti anche per quanto riguarda il lavoro in remoto, tenendo sempre presente che il lavoro in presenza doveva avere la priorità.
Il rientro dei dipendenti pubblici, dopo le vacanze estive, pone adesso i dirigenti davanti alla necessità di riorganizzare il lavoro tenendo conto delle modifiche apportate dal decreto 105/2022, che vede in particolare un ampliamento delle categorie che hanno precedenza nell’assegnazione del lavoro agile.
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Ora, infatti, si deve tenere presente la priorità dei genitori con figli under 12 o con figli di qualsiasi età con gravi disabilità. Stessa priorità va ai dipendenti con disabilità e a quelli che si occupano di famigliari non autosufficienti. I dirigenti pubblici, dunque, nel caso debbano limitare il numero di dipendenti a cui concedere il lavoro agile, dovranno sempre considerare queste tipologie di dipendenti come prioritari.
smart working e figli
Nel caso dei lavoratori fragili, le tutele specifiche del Cura Italia si sono concluse il 30 giugno 2022. Per loro, ora, i dirigenti devono applicare il lavoro agile nella forma più flessibile che la legislazione permetta. La comunicazione del 30 giugno scorso infatti parla di deroghe al lavoro in presenza per questa categoria di lavoratori.
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