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    L'ACCORDO ITALIA-ALBANIA SUI MIGRANTI? SENZA UNA LEGGE DI RATIFICA CHE ARMONIZZI IL PROTOCOLLO CON LE LEGGI ITALIANE E LE NORME DELL'UE, E’ GIURIDICAMENTE INATTUABILE” - SILVIA ALBANO, GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA NELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE: “MI SFUGGE IL SENSO DI AVVIARE UNA STRUTTURA IN ALBANIA CON COSTI IMPORTANTI, DA QUELLI DELLA COSTRUZIONE A QUELLI DI TRASPORTO, A QUELLI RELATIVI AL PERSONALE CHE DOVREBBE ESSERE LÌ ALLOCATO: SAPENDO BENISSIMO CHE COMUNQUE IN OGNI CASO I MIGRANTI DOVRANNO PRIMA O POI TORNARE IN ITALIA…”


     
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    Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

     

    SILVIA ALBANO SILVIA ALBANO

    L'accordo bilaterale Italia-Albania sui centri di accoglienza per migranti sul territorio albanese?

    «Senza una legge di ratifica che armonizzi il protocollo con le leggi italiane in vigore e le norme dell'Unione europea, l'accordo sarebbe giuridicamente inattuabile».

     

    Silvia Albano, giudice presso il tribunale civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione e membro del comitato direttivo centrale dell'Anm, boccia, in punta di diritto, l'intesa siglata dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni con il premier albanese Edi Rama.

     

    Che cosa c'è di sbagliato, da un punto di vista giuridico, nel protocollo?

    «In base all'articolo 80 della Costituzione l'accordo andrebbe ratificato in Parlamento perché non solo viola le leggi nazionali ma prevede anche investimenti onerosi per le finanze statali. L'accordo inoltre sembra stridere con diverse norme di legge».

    edi rama giorgia meloni edi rama giorgia meloni

     

    Quali?

    «Quelle sulla giurisdizione e sulla competenza, sul territorio dove possono essere realizzati i centri di accoglienza e gli hotspot, sul territorio ove può essere proposta la domanda di asilo. Se pure venisse ratificato dal Parlamento resterebbero molti problemi perché comunque le norme europee non sono derogabili dalla legge ordinaria italiana. Senza contare che mi sfugge il senso di avviare una struttura in Albania con costi importanti, da quelli della costruzione a quelli di trasporto, a quelli relativi al personale che dovrebbe essere lì allocato: mediatori culturali, avvocati, indennità di trasferimento all'estero per il personale italiano, sapendo benissimo che comunque in ogni caso i migranti dovranno prima o poi tornare in Italia».

     

    edi rama giorgia meloni 1 edi rama giorgia meloni 1

    In che senso?

    «In base al protocollo, il centro in Albania è destinato solo alla fase del trattenimento. Poi, sia che venga accolta la richiesta di asilo dei migranti sia che debbano essere rimpatriati, devono comunque venire in Italia».

     

    E per quanto concerne la richiesta d'asilo?

    «La Corte di giustizia dell'Unione europea esclude che possa essere presentata fuori da uno Stato membro. In base alle direttive può essere proposta sul territorio di uno stato membro, nelle zone di frontiera o di transito. Si è escluso possa essere proposta anche nelle Ambasciate. L'Albania non è né una zona di transito né di frontiera».

     

    Ma al centro in Albania potrebbe essere attribuito uno statuto di extraterritorialità. Questo aggirerebbe l'ostacolo?

    «No, perché in base alla sentenza della Corte di giustizia europea del 7 marzo 2017 è esclusa l'ipotesi che le richieste di protezione internazionale vengano presentate nelle sedi diplomatiche, nelle ambasciate».

    edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3 edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3

     

    In altre parole in Albania non si potrebbero avanzare richieste d'asilo?

    «Proprio così: la richiesta di protezione internazionale va presentata alla polizia di frontiera o alla questura e inoltre la commissione territoriale che si deve esprimere è istituita presso le prefetture».

     

    Ma non si potrebbero creare delle sedi italiane distaccate sul territorio albanese?

    «Anche se fosse possibile, rimarrebbe comunque il problema che l'Albania non è Stato membro dell'Ue e neppure una zona di transito o di frontiera. Senza dimenticare, inoltre, che il giudice convalida il trattenimento del migrante entro 48 ore altrimenti ne ordina la liberazione, e il migrante dove andrebbe? Dovrebbe inevitabilmente tornare in Italia.

    edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 2 edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 2

     

    E ancora sarebbe necessario stabilire quale tribunale italiano avrebbe la competenza sul regime di trattenimento di questi centri e sulle domande di asilo che dovessero essere proposte lì. L'unico dato certo è che attualmente non hanno competenza sull'Albania».

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