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    “STAKANOV” GLI FA UNA PIPPA! UN VIGILANTE SI SCIROPPA 1.400 ORE DI STRAORDINARIO: IL DATORE DI LAVORO COSTRETTO A PAGARE 26MILA € DI RISARCIMENTO PER I DANNI PSICOFISICI – LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU UN VIGILANTE CHE SI ERA RIVOLTO AL TRIBUNALE DI BIELLA: LA TURNAZIONE NON RISPETTAVA I LIMITI DI ORARIO E DI RIPOSO SETTIMANALE...


     
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    FEDERICA CRAVERO per repubblica.it

     

    vigilante vigilante

    Lavorava tanto, fino a 1440 ore di straordinario in un anno. Troppo secondo la magistratura: la Cassazione ha confermato la condanna a una società di servizi di vigilanza, la Allsystem Spa, chiamata a risarcire i danni a un sorvegliante in servizio nel Biellese, che per cinque anni, dal 2008 al 2012, aveva svolto un numero di ore di straordinario superiore al consentito. La turnazione del lavoratore, infatti, non rispettava i limiti di orario e di riposo settimanale e per questo era stato quantificato un danno che in primo grado davanti al tribunale di Biella era stato di 16 mila euro, innalzato di altri 10 mila euro dalla corte d’appello di Torino.

     

    La somma è stata confermata dalla Suprema corte, sostenendo che “la prestazione lavorativa eccedente, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico”. Nel solo 2008, per esempio, il dipendente ha potuto dimostrare di aver svolto addirittura 1.440,03 ore di straordinario: “Un’abnormità – come ha scritto la Cassazione - tale di per sè da compromettere l’integrità psicofisica e la vita di relazione del lavoratore”.

     

     

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    A nulla sono valse le difese dell’azienda, che sosteneva che il lavoratore stesso avrebbe chiesto di fare più straordinario del consentito: la Cassazione ha rigettato il “concorso colposo” del lavoratore rilevando “un obbligo per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore”, che non viene meno con “la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria”.

     

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