• Dagospia

    LE MOTIVAZIONI DA BRIVIDI PER CUI SONO STATI INFLITTI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA JUVE: LA DIRIGENZA BIANCONERA HA COMMESSO UN “ILLECITO GRAVE, RIPETUTO E PROLUNGATO. C'È UNA MOLE PROBATORIA IMPRESSIONANTE” – NEI BILANCI DELLA JUVE CI SONO STATE "ALTERAZIONI CONTABILI PROTRATTE PER PIÙ ESERCIZI DI RILEVANTI DIMENSIONI ED INTENSITÀ" – PAOLO ZILIANI: “NON C'È SOLO IL PERICOLO, CON I PROSSIMI PROCESSI, DELLA REVOCA DEL TITOLO 2019-20, MA ANCHE DELLA CANCELLAZIONE DI QUELLI VINTI PRECEDENTEMENTE...” - LE CORREZIONI A PENNA DELLE FATTURE E IL LIBRO NERO DI FABIO PARATICI


     
    Guarda la fotogallery

     

    Estratto dell'articolo Valerio Piccioni per www.gazzetta.it

     

    ultrà juve juventus atalanta ultrà juve juventus atalanta

    Per la Corte d’Appello ci sono dei nuovi fatti che hanno supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del processo sulle plusvalenze. Insomma il meno 15 alla Juve è supportato da nuovi fatti. Ecco quanto si legge nelle motivazioni pubblicate poco fa: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria”. Si giunge quindi a una conclusione categorica: “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili”.

     

    paratici nedved agnelli cherubini paratici nedved agnelli cherubini

    Ma perché la Corte d’Appello è andata oltre le richieste della procura federale, passando dal meno 9 al meno 15? “Tenuto allora conto dei precedenti - dicono le motivazioni - che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale”.

     

    Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, “vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”.

     

    agnelli ronaldo paratici agnelli ronaldo paratici

    Le considerazioni dei giudici sportivi sono perentorie: “Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori.

     

    Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”.

     

    paratici agnelli paratici agnelli

    Si legge, inoltre: “Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

     

    JUVENTUS - IL DOCUMENTO SULLA GESTIONE DI FABIO PARATICI JUVENTUS - IL DOCUMENTO SULLA GESTIONE DI FABIO PARATICI

    C’è poi un elenco delle circostanze più gravi secondo la Corte, in particolare il famoso “libro nero” di Fabio Paratici. “Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale”. […]

    paolo ziliani paolo ziliani

    Guarda la fotogallery


    ultimi Dagoreport