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    LUI, LEI, GLI ALTRI - UN GENITORE, DOPO LA SEPARAZIONE, NON HA DIRITTO DI IMPEDIRE AI PROPRI FIGLI DI FREQUENTARE IL NUOVO PARTNER DELL’EX CONIUGE - CI SONO DUE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE RICONOSCONO “TUTELA GIURIDICA” ALLA COPPIA COMPOSTA DA UNO DEI GENITORI E IL NUOVO PARTNER


     
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    Franco Vanni per “la Repubblica”

     

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    Un genitore, dopo la separazione, non ha diritto di impedire ai propri figli di frequentare il nuovo partner dell' ex coniuge. È uno dei meno prevedibili effetti della legge Cirinnà del giugno 2016 che, oltre alle unioni civili, riconosce le coppie di fatto. Come, appunto, quella composta dal coniuge separato e dal nuovo compagno o compagna. L' 8 febbraio scorso, a Firenze, si sono confrontati sul tema un centinaio di esperti di diritto di famiglia, alla Scuola superiore di magistratura.

     

    Proprio su questo argomento sono intervenute due sentenze recenti del tribunale di Milano, relative a separazioni. La prima, dell' ottobre 2016, recita che «la legge 76 del 2016 ( la Cirinnà, ndr) riconosce tutela giuridica» alla coppia composta da uno dei genitori separati e dal suo nuovo partner. E pertanto «impedire all' ex coniuge di far frequentare i figli all' attuale convivente costituirebbe violazione di questo riconoscimento legislativo e di questa tutela costituzionale».

     

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    La seconda sentenza, del 18 gennaio (giudice Laura Stella), precisa che «va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell' altro genitore» anche quando il rapporto fosse già in atto durante il matrimonio. Il riferimento alla «relazione extraconiugale » è esplicito. In pratica: se uno dei due coniugi lascia l' altro e si mette con l' amante, questi può frequentare i figli della coppia.

     

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    Nel 2015 la quota di famiglie "ricostituite" dopo la fine del matrimonio ha superato il 30 per cento sul totale dei nuclei. Oggi quasi una famiglia su tre è composta da uno dei due genitori, dal nuovo compagno (o compagna) e da eventuali figli, di uno dei due o di entrambi. Una tendenza che pare inarrestabile. Secondo Istat, nel 1998 le famiglie ricomposte erano il 16,8 per cento del totale. Nel 2009, il 28 per cento. Eppure i tribunali sono stati lenti nell' adeguarsi alla "famiglia fluida".

     

    Giuseppe Buffone, giudice civile a Milano e formatore del distretto milanese della Scuola superiore, commenta: «La Cirinnà mette in chiaro che anche una coppia non fondata sul matrimonio è tutelata e rilevante. In passato la giurisprudenza, in assenza del riconoscimento della convivenza di fatto, spesso adottava la formula "avrà cura di non fare frequentare il convivente ai figli" in molti provvedimenti di separazione».

     

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    La Cirinnà è il capolinea di un percorso normativo. Nel 2006 la riforma dell' articolo 155 del codice civile ha previsto che «in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ». La sentenza di Cassazione 283 del 2009 aggiunge che «il diritto di visita spettante al genitore non collocatario non può essere ... ostacolato dal divieto di trascorrere il tempo con i figli in presenza della nuova compagna ».

     

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    L' avvocata Laura De Rui, fra i fondatori della Camera minorile di Milano, spiega: «La frequentazione di un nuovo compagno va esclusa quando i bambini non abbiano avuto tempo di metabolizzare la separazione . I tempi e le modalità dipendono dal singolo bambino». Per Marisa Malagoli Togliatti, professoressa di Psicoterapia alla Sapienza, «per i figli è importante che la nuova relazione sia stabile. E va consentito ai minori di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi con i tempi psicologici propri della loro età».

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